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g) Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 121)
Codice del commercio

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1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 5 dicembre 2019, n. 49.

Art. 63 (Sanzioni relative all’attività di distribuzione carburanti)

(1) Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 49 e 51 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 17.500,00.

(2) Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 59 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

(3) Chiunque non rispetti le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e sulla pubblicità dei prezzi è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

(4) In caso di installazione ed esercizio di impianti di distribuzione carburanti senza autorizzazione, il sindaco/la sindaca dispone la chiusura dell’impianto e la rimozione di tutte le attrezzature e di tutti i serbatoi a spese dell’esercente dell’impianto abusivo.

(5) Chiunque si rifornisca abusivamente di carburante da un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. In caso di reiterazione si provvede alla revoca dell’autorizzazione.

(6) Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 52 con comportamenti finalizzati all’abusiva o non corretta fruizione dei benefici previsti ovvero non osservando le prescrizioni di cui alla lettera f) del comma 3 dello stesso articolo, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. In casi di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione della violazione l’importo minimo e l’importo massimo della sanzione sono quintuplicati e l’autorità competente sospende per un periodo di un anno la fruizione del beneficio a chi ha commesso la violazione ovvero dispone la chiusura dell’impianto, il cui soggetto gestore ha commesso la violazione, per un periodo di 60 giorni.

(7) La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 53 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. L’autorità competente per le violazioni di cui al presente comma è la Provincia.

(8) L’autorità competente per le violazioni di cui al presente articolo, escluse quelle previste dal comma 7, è il sindaco/la sindaca del comune nel quale queste hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal Comune.

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