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k) Decreto del Direttore dell'Agenzia per la protezione civile 12 settembre 2019, n. 971)
Criteri per la concessione e la liquidazione di indennità ai vigili del fuoco volontari e ai superstiti in caso di infortunio, infermità o decesso durante il servizio o per causa di servizio

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1)
Pubblicato nel B.U. 12 settembre 2019, n. 37.

Art. 10 (Rendita a favore dei superstiti)

(1) Se l’infortunio o la malattia hanno per conseguenza la morte di un membro del Corpo dei vigili del fuoco volontari, ai superstiti spetta, dal giorno della morte, una rendita annua alle seguenti condizioni – come base di calcolo viene utilizzata la retribuzione annua corrispondente all’importo fissato dall’INAIL per il settore industria:

  1. il 50 per cento spetta al coniuge superstite, fino alla morte oppure fino a un nuovo matrimonio. In caso di nuovo matrimonio è corrisposta un’unica somma pari a tre annualità della rendita;
  2. il 20 per cento spetta a ciascun figlio nato nel matrimonio, fuori del matrimonio – riconosciuto o riconoscibile – e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età. La misura è elevata al 40 per cento se si tratta di orfani di entrambi i genitori e se, nel caso di figli adottivi, sono deceduti anche entrambi gli adottanti; in caso di figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti o riconoscibili dalla persona deceduta, la stessa percentuale spetta anche all’orfano di un solo genitore. Il 40 per cento spetta inoltre al figlio superstite di genitore divorziato, salvo che al coniuge divorziato sia riconosciuto il diritto alla rendita ai superstiti. Per i figli viventi a carico della persona infortunata al momento del decesso della stessa e che non prestino lavoro retribuito, le suddette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se frequentano una scuola superiore o professionale, oppure per tutta la durata normale del corso di laurea, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età. Se i figli superstiti non sono abili al lavoro, la rendita è corrisposta finché dura l’inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui alla presente lettera, dal giorno della nascita, anche i figli già concepiti alla data dell’infortunio. Salvo prova contraria si presume concepito alla data dell’infortunio il figlio nato entro trecento giorni da tale data;
  3. in mancanza di superstiti di cui alle lettere a) e b), il 20 per cento spetta, fino alla morte, a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti, se viventi a carico della persona infortunata al momento del decesso della stessa;
  4. in mancanza di superstiti di cui alle lettere a) e b), il 20 per cento spetta anche a ciascuno dei fratelli e delle sorelle viventi a carico della persona infortunata al momento del decesso della stessa, alle stesse condizioni stabilite per i figli.

(2) La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti non può superare l’importo della retribuzione annua fissato dall’INAIL per il settore industria. In caso di superamento di tale importo, le singole rendite sono corrispondentemente ridotte entro il suddetto limite. Qualora una o più rendite vengano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino al raggiungimento di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può comunque essere superata la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto.

(3) Agli effetti del presente articolo:

  1. ai figli sono equiparati gli altri discendenti viventi a carico della persona defunta al momento del decesso, che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati;
  2. agli ascendenti sono equiparati gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.
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