(1) La perdita completa e presumibilmente per l’intera vita dell’abilità al lavoro si definisce inabilità permanente assoluta. Si ha invece inabilità permanente parziale in caso di riduzione parziale, ma essenziale e presumibilmente per l’intera vita dell’abilità al lavoro.
(2) Se l’abilità al lavoro risulta già diminuita per un fatto precedente o estraneo al servizio antincendi, il grado di riduzione permanente deve essere rapportato non all’abilità al lavoro normale, ma a quella già ridotta per effetto delle preesistenti inabilità.
(3) L’indennità per l’invalidità permanente è corrisposta con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea.
(4) Trova applicazione la disciplina in materia di danno biologico di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modifiche, che prevede un indennizzo erogato in forma di capitale oppure di rendita annua. L’indennizzo viene stabilito in base al grado della menomazione come segue:
- 0-5 per cento: nessun indennizzo;
- 6-15 per cento: indennizzo del danno biologico in forma di capitale;
- 16-100 per cento: indennizzo del danno biologico in forma di rendita annua ed indennizzo delle conseguenze patrimoniali con ulteriore quota di rendita.
(5) L’indennizzo è calcolato in base alle seguenti tabelle di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000 e successivi adeguamenti:
- tabella delle menomazioni;
- tabella per l’indennizzo del danno biologico in forma di capitale oppure di rendita annua;
- tabella dei coefficienti per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, assumendo come base di calcolo per l’ulteriore quota di rendita la retribuzione annua corrispondente all’importo fissato dall’INAIL per il settore industria.
(6) Il beneficiario della rendita ha diritto all’aumento della stessa del cinque per cento per il coniuge e per ciascun figlio avente i requisiti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b).
(7) Gli importi degli indennizzi per il danno biologico di cui al comma 5, lettera b), corrispondono a quelli stabiliti dall’INAIL per il settore industria.