(1) Nel rispetto della vigente normativa per la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione gli incarichi sono conferiti garantendo l’osservanza del principio di rotazione delle candidate e dei candidati.
(2) Tranne in casi eccezionali, debitamente motivati e approvati dalla Giunta provinciale, nell’arco di cinque anni non possono essere conferiti alla stessa persona più di due incarichi aventi il medesimo oggetto o un oggetto similare.