(1) L’incarico può essere revocato in caso di ritardi, di mancato raggiungimento degli obiettivi o di violazione delle disposizioni contrattuali che siano imputabili alla persona cui è stato conferito l’incarico.
(2) L’incarico può altresì essere revocato prima della sua scadenza per impreviste e comprovate ragioni di natura gestionale e organizzativa.
(3) La revoca avviene nel rispetto del principio del contraddittorio.