1. Per ogni struttura è redatta una carta dei servizi.
2. La carta dei servizi, da aggiornare periodicamente, è redatta allo scopo di far conoscere alla popolazione e alle e agli ospiti i servizi offerti. Essa deve illustrare in modo sintetico e facilmente comprensibile:
a) missione e caratteristiche della struttura;
b) singole prestazioni offerte, eventuali ulteriori prestazioni, servizi e offerte di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, nonché le relative rette e tariffe;
c) modalità di funzionamento (orari di apertura, orari di visita, organizzazione della giornata, orari di riposo notturno e di risveglio, orari dei pasti);
d) modalità di accesso, comprese quelle concernenti l’inserimento nelle liste di attesa;
e) soggetti responsabili;
f) qualità dei pasti ed eventuale possibilità di scelta;
g) possibili attività e offerte per il tempo libero;
h) forme e modalità con cui le e gli ospiti possono presentare proposte di cambiamento e reclami ai responsabili del servizio, con indicazione dei tempi di risposta e delle eventuali modalità di accoglimento.
3. La struttura deve assicurare il controllo sul rispetto di quanto previsto dalla carta dei servizi.