1. Le spese devono essere rendicontate dal beneficiario/dalla beneficiaria entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, è disposta la revoca del contributo. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il contributo è automaticamente revocato.
2. In caso di iniziative la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario/la beneficiaria deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma.
3. La liquidazione avviene su presentazione di una domanda in carta semplice e di fatture saldate o di autodichiarazioni riguardanti i lavori eseguiti in proprio, recanti data posteriore rispetto alla data di presentazione della richiesta di contributo. Le fatture e le autodichiarazioni riferite ai lavori eseguiti in proprio devono coprire almeno la somma dei costi riconosciuti. La liquidazione avviene in seguito al collaudo dei lavori da parte dell’Ufficio provinciale Beni architettonici ed artistici.
4. Per singoli stati di avanzamento dei lavori è possibile presentare richiesta di liquidazione parziale. I pagamenti parziali devono riferirsi a lavori già effettuati e le relative fatture quietanziate devono essere vistate dall’Ufficio provinciale Beni architettonici ed artistici.