(1) Nel comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, le parole: “che svolgono la propria attività da almeno un anno,” sono soppresse.
(2) Nel comma 10 dell’articolo 5 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, le parole: “operanti in ambito provinciale e costituite da almeno sei mesi” sono sostituite dalle parole: “operanti in ambito provinciale”.