(1) Dopo il comma 7 dell’articolo 13 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“8. I gruppi di persone e di altri soggetti giuridici, che ai sensi dell’articolo 5 della presente legge presentano istanza di iscrizione al registro provinciale delle organizzazioni di volontariato o al registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.”