4.1. Documento interno del servizio
1. L'ente gestore dei servizi sociali, di seguito denominato ente gestore, definisce il servizio offerto attraverso un documento interno condiviso, che contiene le seguenti informazioni:
a) la descrizione del servizio;
b) la descrizione dei destinatari;
c) la descrizione delle finalità;
d) la descrizione dei principi e dei valori;
e) la descrizione dei compiti degli operatori e delle operatrici del servizio;
f) l’organizzazione del lavoro in team;
g) l’organizzazione della collaborazione con la rete dei servizi;
h) la descrizione delle prestazioni erogate, riferite al “Catalogo delle prestazioni sociali” definito a livello provinciale;
i) le modalità di accesso e di fruizione del servizio;
j) le metodologie e gli strumenti di lavoro utilizzati;
k) i regolamenti interni;
l) gli interventi per lo sviluppo della qualità.
2. Il documento va aggiornato periodicamente e corrispondere agli indirizzi programmatici definiti a livello provinciale e territoriale.
4.2 Carta del servizio
1. La Carta del servizio è il documento con il quale l’ente gestore informa i cittadini e le cittadine, in modo semplice e sintetico, sulle caratteristiche del servizio offerto.
2. La Carta del servizio contiene le seguenti informazioni:
a) la descrizione del servizio e delle prestazioni erogate;
b) le modalità di funzionamento del servizio (orari di apertura, orari di visita, criteri e procedure di accesso, dimissione e trasferimento, ecc.);
c) la descrizione dei diritti e dei doveri degli utenti;
d) le modalità di coinvolgimento degli utenti;
e) la collaborazione con la rete dei servizi;
f) i costi e le tariffe;
g) le modalità di valutazione del servizio da parte degli utenti e la procedura di gestione dei reclami.
3. La Carta del Servizio è elaborata insieme alle/agli utenti ed è scritta in un linguaggio semplice e comprensibile.
4. La Carta del Servizio è resa pubblica e deve essere aggiornata periodicamente. Essa deve corrispondere agli indirizzi programmatici definiti a livello provinciale e territoriale.
4.3 Ammissione, dimissione e lista d’attesa
1. L'ente gestore gestisce le ammissioni, le dimissioni e le liste di attesa, elabora e rende noti i criteri per la formazione delle graduatorie.
4.4 Collaborazione con i servizi per le dipendenze
1. L’invio ai servizi sociali per persone con dipendenza patologica viene effettuato dai servizi per le dipendenze o dagli enti convenzionati e autorizzati. Per l’ammissione è necessario il parere obbligatorio del servizio sanitario specialistico. L’ente gestore valuta l’appropriatezza dell’ammissione.
2. I servizi per le dipendenze o gli enti convenzionati e autorizzati, garantiscono l’accompagnamento e il trattamento sanitario specialistico delle/degli utenti dei servizi abitativi e dei servizi per l’occupazione lavorativa di persone con dipendenza patologica.
3. L’ente gestore e i servizi per le dipendenze regolano la collaborazione tramite la stipula di un protocollo d’intesa interno, che garantisca un coordinamento degli interventi in favore dell’utente.
4.5 Accordo di accesso al servizio
1. L’ente gestore predispone un accordo per l’accesso al servizio, che deve essere sottoscritto dall’utente o dalla sua/dal suo legale rappresentante.
2. L’accordo contiene i diritti e i doveri della persona rispetto al servizio in cui è ammessa, nonché specifici accordi individuali.
4.6 Fruizione del servizio
1. L’ente gestore definisce le regole di fruizione del servizio ed elabora, per i servizi per l’occupazione lavorativa, un calendario di attività che tenga conto delle esigenze individuali delle/degli utenti e dell’organizzazione delle attività. Il calendario di attività è reso noto all’utenza.
2. Per ogni utente è previsto un periodo di prova, che dura di regola tre mesi a partire dalla data di ammissione. In questo periodo la/il responsabile del servizio e l’equipe di operatori ed operatrici valutano, in collaborazione con gli altri servizi coinvolti, l’appropriatezza dell’ammissione.
3. Sulla base del progetto riabilitativo individuale sono concordate con l’utente modalità personalizzate di fruizione del servizio, quali frequenza flessibile e part time, brevi permanenze, fruizione del servizio per la valutazione della capacità lavorativa, ecc.
4.7 Produzione e vendita di prodotti e prestazione di servizi
1. Ai prodotti e ai servizi forniti dai servizi di riabilitazione lavorativa è data adeguata visibilità, mediante l’adozione di un marchio di provenienza, l’elaborazione di un catalogo, l’esposizione dei prodotti o l’apertura di un punto vendita, anche online. Con il consenso dell’utente, il prodotto può essere accompagnato dal nome della persona che ha contribuito alla sua realizzazione.
2. Gli operatori e le operatrici ricercano per i servizi le tecniche di produzione più innovative, sperimentano nuove tecniche e adeguano di conseguenza i propri processi produttivi. Verificano inoltre le effettive possibilità di smercio dei prodotti, in modo da inserire il più possibile il servizio in un normale contesto di mercato.