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Delibera 24 luglio 2018, n. 733
Criteri di autorizzazione e di accreditamento dei servizi sociali per persone con dipendenza patologica (modificata con delibera n. 1140 del 19.12.2023)

...omissis...

1. di approvare l’allegato A “Criteri per l’autorizzazione e di accreditamento dei servizi sociali per persone con dipendenza patologica” che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di fissare in 180 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino della Regione, il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione e di accreditamento alla Ripartizione Politiche Sociali da parte degli enti erogatori che gestiscono servizi già funzionanti;

3. di stabilire che i servizi per i quali gli enti gestori abbiano presentato domanda di accreditamento entro il termine di cui al punto 2, operano in regime di accreditamento provvisorio fino all’esito del processo di accreditamento.

La presente deliberazione sarà pubblicata del Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi sociali per le persone con dipendenza patologica

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano i requisiti che i servizi sociali rivolti alle persone con dipendenza patologica devono soddisfare per ottenere l’autorizzazione e l’accreditamento ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

2. I servizi sociali di cui al comma 1 si distinguono in:

a) servizi abitativi: comunità alloggio e centri di addestramento abitativo;

b) servizi per l’occupazione lavorativa: servizi di riabilitazione lavorativa.

3. Possono fruire dei servizi le persone affette da disturbi da dipendenza patologica che, in base al DSM-5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali), rientrano nei “Disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction”.

Articolo 2
Servizi abitativi

2.1 Comunità alloggio

2.1.1 Definizione

1. La comunità alloggio è un servizio abitativo, che offre a persone adulte con dipendenza patologica, accompagnamento socio-pedagogico, assistenza e sostegno per sviluppare e valorizzare competenze personali e sociali, con la finalità di consentire loro di vivere successivamente in modo autonomo nella propria abitazione.

2. La comunità alloggio è, di norma, un alloggio di transizione verso una situazione abitativa autonoma, ma può rappresentare anche una soluzione abitativa stabile.

2.1.2 Finalità

1. Le finalità della comunità alloggio sono:

a) l’acquisizione e lo sviluppo di capacità e competenze per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana;

b) il mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia personale e la promozione dell’autodeterminazione;

c) la normalizzazione della vita quotidiana;

d) la costruzione di una rete di relazioni sociali e la strutturazione del tempo libero;

e) l’inclusione e la massima partecipazione alla vita della comunità.

2.1.3 Destinatari

1. Nella comunità alloggio abitano persone adulte con dipendenza patologica, che necessitano di un accompagnamento socio-pedagogico e che non hanno bisogno di assistenza intensiva e continuativa nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.

2. Presupposti per l’ammissione e la permanenza nella comunità alloggio sono:

a) il regolare contatto con il servizio sanitario specialistico competente, ovvero il Servizio per le dipendenze o servizi convenzionati e autorizzati;

b) la stabilità psico-fisica della persona;

c) l’astinenza dall’assunzione di sostanze psicoattive o da dipendenza comportamentale;

d) la capacità della persona di stare temporaneamente da sola senza rappresentare un pericolo per sé stessa o per gli altri.

Il requisito dell’astinenza è valutato dai singoli servizi.

3. Di norma le persone svolgono un’occupazione.

4. Le persone di età pari o superiore ai 60 anni possono essere ammesse solo in casi eccezionali e motivati e per un breve periodo.

5. Il servizio non offre prestazioni sanitarie dirette; nel caso in cui un utente necessiti di assistenza sanitaria, devono essere attivati i competenti servizi sanitari, con i quali vanno trovate soluzioni di accoglienza alternative.

2.1.4 Capacità ricettiva

1. Un’unità abitativa può accogliere fino ad un massimo di cinque persone; sono fatti salvi i servizi abitativi già esistenti prima dell’entrata in vigore dei presenti criteri.

2.2 Centro di addestramento abitativo

1. Il centro di addestramento abitativo è una soluzione abitativa temporanea, nella quale la persona riceve l‘accompagnamento necessario per acquisire le competenze e le conoscenze di cui ha bisogno, per vivere successivamente in modo autonomo nella propria abitazione. La permanenza ha di norma una durata massima di due anni.

2. Per l’autorizzazione e l’accreditamento del servizio trovano applicazione i “Criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi sociali per persone con disabilità”.

Articolo 3
Servizi per l’occupazione lavorativa

3.1 Servizio di riabilitazione lavorativa

3.1.1 Definizione

1. Il servizio di riabilitazione lavorativa è un servizio diurno per la riabilitazione socio-lavorativa, che offre a persone adulte con dipendenza patologica, accompagnamento socio-pedagogico, assistenza e sostegno finalizzati a sviluppare e valorizzare individualmente le competenze personali e sociali e le capacità lavorative, anche con l’obiettivo dell’inserimento o del reinserimento lavorativo.

2. Il servizio può rappresentare un’offerta occupazionale stabile o di transizione verso altri servizi o verso l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro. La durata della permanenza nel servizio di riabilitazione lavorativa è legata al progetto riabilitativo individuale.

3. Le attività del servizio di riabilitazione lavorativa possono svolgersi all’interno o all’esterno della struttura.

4. Il servizio di riabilitazione lavorativa offre attività occupazionali di diverso tipo, orientate all’addestramento, all'orientamento e al riorientamento professionale delle persone. Le attività hanno carattere produttivo e presuppongono la vendita di prodotti o l’erogazione di servizi.

3.1.2 Finalità

1. Le finalità del servizio sono:

a) assicurare la partecipazione alla vita lavorativa, anche con l’obiettivo dell’inserimento o del reinserimento nel mondo del lavoro attraverso misure per il mantenimento, lo sviluppo o la riacquisizione delle capacità e competenze lavorative;

b) promuovere la socializzazione e la costruzione di una rete di relazioni sociali, attraverso lo sviluppo e la valorizzazione di competenze personali e sociali;

c) mantenere la stabilità attraverso una chiara strutturazione della giornata;

d) verificare la capacità lavorativa attraverso l’attivazione di brevi tirocini mirati e la pianificazione di misure per l’occupazione e l’inserimento lavorativi.

3.1.3 Destinatari

1. Il servizio di riabilitazione lavorativa si rivolge a persone adulte con dipendenza patologica, che necessitano, in ambito occupazionale, di interventi riabilitativi di diverso livello e durata nel tempo, all’interno di un contesto più o meno protetto, sulla base del progetto riabilitativo individuale.

2. Presupposti per l’ammissione e la frequenza del servizio di riabilitazione lavorativa sono:

a) il regolare contatto con il servizio sanitario specialistico competente, ossia con il Servizio per le dipendenze o servizi convenzionati e autorizzati;

b) la stabilità psico-fisica della persona;

c) l’astinenza dall’assunzione di sostanze psicoattive o da dipendenza comportamentale;

Il requisito dell’astinenza è valutato dai singoli servizi.

3. Le persone di età pari o superiore ai 60 anni possono essere ammesse solo in casi eccezionali e motivati e per un periodo breve.

3.1.4 Capacità ricettiva

1. La capacità ricettiva del servizio varia a seconda delle attività svolte.

Articolo 4
Organizzazione del servizio

4.1. Documento interno del servizio

1. L'ente gestore dei servizi sociali, di seguito denominato ente gestore, definisce il servizio offerto attraverso un documento interno condiviso, che contiene le seguenti informazioni:

a) la descrizione del servizio;

b) la descrizione dei destinatari;

c) la descrizione delle finalità;

d) la descrizione dei principi e dei valori;

e) la descrizione dei compiti degli operatori e delle operatrici del servizio;

f) l’organizzazione del lavoro in team;

g) l’organizzazione della collaborazione con la rete dei servizi;

h) la descrizione delle prestazioni erogate, riferite al “Catalogo delle prestazioni sociali” definito a livello provinciale;

i) le modalità di accesso e di fruizione del servizio;

j) le metodologie e gli strumenti di lavoro utilizzati;

k) i regolamenti interni;

l) gli interventi per lo sviluppo della qualità.

2. Il documento va aggiornato periodicamente e corrispondere agli indirizzi programmatici definiti a livello provinciale e territoriale.

4.2 Carta del servizio

1. La Carta del servizio è il documento con il quale l’ente gestore informa i cittadini e le cittadine, in modo semplice e sintetico, sulle caratteristiche del servizio offerto.

2. La Carta del servizio contiene le seguenti informazioni:

a) la descrizione del servizio e delle prestazioni erogate;

b) le modalità di funzionamento del servizio (orari di apertura, orari di visita, criteri e procedure di accesso, dimissione e trasferimento, ecc.);

c) la descrizione dei diritti e dei doveri degli utenti;

d) le modalità di coinvolgimento degli utenti;

e) la collaborazione con la rete dei servizi;

f) i costi e le tariffe;

g) le modalità di valutazione del servizio da parte degli utenti e la procedura di gestione dei reclami.

3. La Carta del Servizio è elaborata insieme alle/agli utenti ed è scritta in un linguaggio semplice e comprensibile.

4. La Carta del Servizio è resa pubblica e deve essere aggiornata periodicamente. Essa deve corrispondere agli indirizzi programmatici definiti a livello provinciale e territoriale.

4.3 Ammissione, dimissione e lista d’attesa

1. L'ente gestore gestisce le ammissioni, le dimissioni e le liste di attesa, elabora e rende noti i criteri per la formazione delle graduatorie.

4.4 Collaborazione con i servizi per le dipendenze

1. L’invio ai servizi sociali per persone con dipendenza patologica viene effettuato dai servizi per le dipendenze o dagli enti convenzionati e autorizzati. Per l’ammissione è necessario il parere obbligatorio del servizio sanitario specialistico. L’ente gestore valuta l’appropriatezza dell’ammissione.

2. I servizi per le dipendenze o gli enti convenzionati e autorizzati, garantiscono l’accompagnamento e il trattamento sanitario specialistico delle/degli utenti dei servizi abitativi e dei servizi per l’occupazione lavorativa di persone con dipendenza patologica.

3. L’ente gestore e i servizi per le dipendenze regolano la collaborazione tramite la stipula di un protocollo d’intesa interno, che garantisca un coordinamento degli interventi in favore dell’utente.

4.5 Accordo di accesso al servizio

1. L’ente gestore predispone un accordo per l’accesso al servizio, che deve essere sottoscritto dall’utente o dalla sua/dal suo legale rappresentante.

2. L’accordo contiene i diritti e i doveri della persona rispetto al servizio in cui è ammessa, nonché specifici accordi individuali.

4.6 Fruizione del servizio

1. L’ente gestore definisce le regole di fruizione del servizio ed elabora, per i servizi per l’occupazione lavorativa, un calendario di attività che tenga conto delle esigenze individuali delle/degli utenti e dell’organizzazione delle attività. Il calendario di attività è reso noto all’utenza.

2. Per ogni utente è previsto un periodo di prova, che dura di regola tre mesi a partire dalla data di ammissione. In questo periodo la/il responsabile del servizio e l’equipe di operatori ed operatrici valutano, in collaborazione con gli altri servizi coinvolti, l’appropriatezza dell’ammissione.

3. Sulla base del progetto riabilitativo individuale sono concordate con l’utente modalità personalizzate di fruizione del servizio, quali frequenza flessibile e part time, brevi permanenze, fruizione del servizio per la valutazione della capacità lavorativa, ecc.

4.7 Produzione e vendita di prodotti e prestazione di servizi

1. Ai prodotti e ai servizi forniti dai servizi di riabilitazione lavorativa è data adeguata visibilità, mediante l’adozione di un marchio di provenienza, l’elaborazione di un catalogo, l’esposizione dei prodotti o l’apertura di un punto vendita, anche online. Con il consenso dell’utente, il prodotto può essere accompagnato dal nome della persona che ha contribuito alla sua realizzazione.

2. Gli operatori e le operatrici ricercano per i servizi le tecniche di produzione più innovative, sperimentano nuove tecniche e adeguano di conseguenza i propri processi produttivi. Verificano inoltre le effettive possibilità di smercio dei prodotti, in modo da inserire il più possibile il servizio in un normale contesto di mercato.

Articolo 5
Personale

5.1 Requisiti generali

1. L’ente gestore si avvale di personale qualificato con funzioni socio-pedagogiche nonché di cura e di assistenza per l’erogazione delle prestazioni sociali previste per i servizi residenziali e semiresidenziali, nel rispetto delle mansioni dei rispettivi profili professionali. Tale personale non assiste l’utente durante il ricovero in una struttura ospedaliera.

2. Compatibilmente con le attività e l’organizzazione dei servizi, gli enti gestori si avvalgono della collaborazione di volontari, volontarie e di tirocinanti.

5.2 Personale socio-pedagogico

1. Le qualifiche professionali idonee per la funzione socio-pedagogica sono:

a) educatore/educatrice per disabili;

b) educatrice/educatore sociale, educatrice professionale socio-pedagogica/educatore professionale socio-pedagogico;

c) educatrice/educatore al lavoro, limitatamente ai servizi di riabilitazione lavorativa;

d) operatrice/operatore in possesso del titolo di laurea in scienze sociali;

e) assistente sociale.

5.3 Personale con funzione di cura e di assistenza

1. Le qualifiche professionali idonee per la funzione di cura e di assistenza sono:

a) assistente per soggetti portatori di handicap;

b) operatrice/operatore socio-assistenziale;

c) operatrice/operatore socio-assistenziale in formazione;

d) operatrice/operatore per l’inclusione lavorativa, limitatamente ai servizi di riabilitazione lavorativa;

e) operatrice/operatore socio-sanitario;

f) operatrice/operatore socio-sanitario con formazione sanitaria aggiuntiva;

g) operatrice/operatore socio-sanitario in formazione;

h) assistente geriatrica/geriatrico ed assistenziale.

5.4 Assunzione di personale fungibile diversamente qualificato e di personale non qualificato

1. Qualora l’ente gestore non riesca a reperire personale in possesso delle succitate qualifiche, può assumere personale fungibile diversamente qualificato per un massimo del 45% delle risorse previste in pianta organica:

a) per le funzioni socio-pedagogiche: infermiere e infermieri, tecniche e tecnici della riabilitazione psichiatrica e altro personale con idonea qualifica professionale in ambito socio-pedagogico e sanitario;

b) per le funzioni di cura e di assistenza: tecniche e tecnici dei servizi sociali e altro personale con idonea qualifica professionale in ambito sociale, pedagogico e sanitario;

c) nei servizi per l’occupazione lavorativa può essere assunto anche personale con qualifica professionale di artigiano e artigiana, come per esempio falegnami, ceramiste e ceramisti, pittrici e pittori, sarte e sarti, da collocare al bisogno e in relazione alle attività proposte dal servizio. Ai fini del calcolo del parametro di personale, questo personale è considerato personale con funzioni di cura e di assistenza.

2. In casi eccezionali e motivati e garantendo la sicurezza e l’assistenza idonea, l’ente gestore può temporaneamente assumere personale non qualificato in possesso dei titoli di accesso alla formazione per le qualifiche professionali sopra descritte nel limite massimo succitato.

3. L’ente gestore obbliga il personale con qualifica professionale di artigiana e artigiano e il personale non qualificato a frequentare appositi corsi di aggiornamento.

5.5 (abrogato)

5.6 Responsabile del servizio

1. La/Il responsabile del servizio svolge compiti socio-pedagogici, amministrativi e tecnici legati alla gestione del servizio. Fra i suoi compiti sono inclusi: la gestione della documentazione, la verifica della completezza e dell’uniformità dei progetti individuali, la promozione della qualità del servizio, la formazione del team di operatrici e operatori, il raccordo tra il servizio e le strutture presenti sul territorio nonché la collaborazione con le famiglie ed eventualmente con i rappresentanti legali delle/degli utenti. In situazioni particolari ella/egli può espletare compiti di cura e di assistenza. I compiti della/del responsabile del servizio sono definiti per iscritto.”

5.7 (abrogato)

5.8 Parametri del personale socio-pedagogico e del personale con funzione di cura e di assistenza

1. L’ente gestore garantisce il rispetto dei parametri di personale di seguito descritti per ciascun servizio. Essi hanno un valore di standard, che, sulla base del fabbisogno assistenziale delle e degli utenti, può essere aumentato o, in casi motivati e documentati, diminuito non più del 20%.

2. Per quanto riguarda la/il responsabile del servizio, il posto viene conteggiato ai fini della determinazione del parametro solo per le ore settimanali che ella/egli svolge nelle funzioni socio-pedagogiche o funzioni di cura e di assistenza e dunque non per il tempo dedicato al coordinamento del servizio.

3. L’ente gestore stabilisce, per ogni singolo servizio, la quantità di personale con funzioni socio-pedagogiche e di cura e di assistenza, in base al fabbisogno complessivo delle e degli utenti. In ogni servizio deve essere comunque garantita la presenza di personale qualificato con funzioni socio-pedagogiche per almeno 2 ore settimanali per utente. Si tratta di un valore di standard, che, sulla base del fabbisogno socio-pedagogico delle e degli utenti, può essere aumentato o, in casi motivati e documentati, diminuito non più del 20%.

4. I parametri del personale sono riferiti al personale in servizio calcolato a tempo pieno sulla base dell’orario di lavoro stabilito dal contratto collettivo intercompartimentale provinciale.

5. I parametri di personale nelle comunità alloggio sono calcolati in base al numero dei posti occupati.

6. I parametri di personale nei servizi semiresidenziali sono calcolati in base alle ore di frequenza del servizio da parte delle e degli utenti con la seguente proporzione:

- utenti con frequenza fino a 12 ore settimanali: 0,3 utenti;

- utenti con frequenza da 13 a 20 ore settimanali: 0,5 utenti;

- utenti con frequenza da 21 a 35 ore settimanali: 1 utente;

- utenti con frequenza oltre 35 ore settimanali: 1,3 utenti.

7. Il parametro del personale del singolo servizio semiresidenziale è in ogni caso aumentato rispetto al rispettivo standard nel caso in cui più del 50 per cento delle/ degli utenti frequenti in modalità parziale.

8. Per semplificare il calcolo del fabbisogno di personale, i centesimi dopo la virgola sono arrotondati per eccesso al decimale superiore se pari o superiore a 5 centesimi e arrotondati per difetto al decimale inferiore se inferiori a 5 centesimi.

5.8.1 Parametri di personale nelle comunità alloggio

1. Nelle comunità alloggio è garantito il parametro di personale di una unità di personale ogni quattro utenti.

5.8.2 Parametri di personale nei servizi di riabilitazione lavorativa

1. Nei servizi di riabilitazione lavorativa è garantito il parametro di personale di una unità di personale ogni quattro utenti.

5.9 Aggiornamento del personale

1. L’ente gestore garantisce l’aggiornamento del personale e si dota di un piano di aggiornamento annuale.

2. L’ente gestore offre regolarmente, al personale, attività di supervisione, coaching o altri strumenti di consulenza idonei.”

5.10 (abrogato)

k) il punto 5.11 dell’articolo 5 è così sostituito:

5.11 Lavoro di team e di rete

1. Il servizio organizza incontri regolari del team per lo scambio di informazioni e per la condivisione degli obiettivi e ne documenta l’esito.

2. Il servizio garantisce il flusso di informazioni all’interno del team.

3. Il servizio garantisce lo scambio di informazioni con altri servizi e ne documenta l’esito.”

5.12 (abrogato)

Articolo 6
Pianificazione individuale

6.1 Cartella dei dati personali

1. L’ente gestore gestisce una cartella dei documenti e dei dati personali delle/degli utenti e delle persone di riferimento (rappresentanti legali, familiari con il consenso dell’utente), con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici.

2. La cartella contiene in modo strutturato i dati anagrafici, la storia e l’attuale situazione della persona in riferimento al suo contesto familiare e sociale, l’indicazione della lingua da utilizzare per le comunicazioni alla persona, la descrizione dei percorsi scolastici e lavorativi, la documentazione sanitaria e terapeutica, i pareri e le relazioni di altri servizi, i documenti relativi al pagamento delle tariffe e dell’indennità nei servizi di riabilitazione lavorativa, le liste di presenza, gli accordi riguardanti presenze e assenze e ogni altra documentazione o informazione utile.

6.2 Progetto riabilitativo individuale

1. Con ogni utente viene elaborato e documentato un progetto riabilitativo individuale (PRI), con il diretto coinvolgimento dell’equipe di operatori e operatrici del servizio sociale interessato e in accordo con l’ente inviante.

2. Il progetto riabilitativo individuale viene elaborato secondo i principi della partecipazione, dell’autodeterminazione e dell’inclusione della persona: i singoli utenti vengono coinvolti attivamente nel processo di definizione e di verifica degli obiettivi e in tutte le decisioni che li riguardano.

3. All’occorrenza vengono coinvolti nell’elaborazione del progetto riabilitativo individuale:

a) i familiari, con il consenso delle/degli utenti;

b) l’eventuale rappresentante legale o l’amministratore di sostegno, nel caso in cui a quest’ultima persona siano stati affidati compiti di cura e sostegno dell’utente.

4. Per garantire la piena partecipazione alla stesura del progetto riabilitativo individuale da parte della persona interessata, deve essere adottato un linguaggio comprensibile e il progetto deve essere redatto nella lingua indicata dall’utente.

5. Il progetto riabilitativo individuale viene periodicamente valutato, assieme alle/agli utenti, attraverso strumenti idonei, aggiornato almeno una volta all’anno, conservato e archiviato sistematicamente.

6. La documentazione riguardante il progetto riabilitativo individuale comprende:

a) l’analisi delle potenzialità e competenze dell’utente effettuata attraverso una valutazione del team di operatori e un’autovalutazione dell’utente stesso/stessa;

b) la descrizione delle aspettative, dei valori, dei desideri e delle preferenze espressi dall’utente nonché le sue preoccupazioni rispetto al progetto riabilitativo individuale;

c) la descrizione degli obiettivi effettuata sulla base dell’analisi delle potenzialità e competenze e tenendo conto delle aspettative e dei bisogni espressi dall’utente;

d) la descrizione delle misure per il raggiungimento dei singoli obiettivi, concordate tra utente, servizio e rete dei servizi;

e) la definizione dei tempi previsti per il raggiungimento dei singoli obiettivi e dei tempi per la valutazione periodica del grado di realizzazione degli stessi;

f) la definizione degli indicatori per valutare l’effettiva realizzazione degli obiettivi;

g) l’indicazione delle persone e dei servizi di riferimento responsabili per la realizzazione dei singoli obiettivi e la valutazione congiunta;

h) le modalità di comunicazione con i familiari, a fronte del consenso dell’utente, con l’eventuale rappresentante legale e con la rete sociale di riferimento dell’utente;

i) la pianificazione delle attività della persona durante l’orario di apertura del servizio;

j) la valutazione periodica;

k) la firma dell’utente, del suo eventuale legale rappresentante e dell’operatore/operatrice responsabile per il progetto riabilitativo individuale.

6.3 Privacy

1. Le norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali devono essere rispettate.

2. Devono essere adottate tutte le misure che consentono il massimo rispetto della sfera privata dei singoli utenti.

3. I servizi garantiscono il diritto all’informazione, all’espressione del consenso, alla non discriminazione ai sensi dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. I colloqui personali devono essere tenuti in un ambiente che tuteli la privacy della persona.

6.4 Comunicazione

1. La comunicazione avviene in italiano, tedesco o ladino (nelle località ladine), nel rispetto della lingua madre dell’utente, ma anche tendendo conto delle sue preferenze.

2. Gli operatori dei servizi sviluppano strategie comunicative individuali, al fine di garantire una comunicazione chiara ed efficace e il massimo coinvolgimento dell’utente.

6.4 Accesso ai documenti amministrativi

1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi devono essere rispettate.

2. Alle/Agli utenti deve essere garantita l’accessibilità alla documentazione scritta che li riguarda. Essa deve essere redatta in un linguaggio facilmente comprensibile.

6.6 Autodeterminazione e partecipazione

1. L’autonomia e la libera scelta delle/degli utenti vanno rispettate in quanto espressioni dell’identità e della libertà personale.

2. All’interno dei servizi va incentivato l’esercizio delle facoltà di scelta delle/degli utenti attraverso l’utilizzo di strategie adeguate, con la finalità di sviluppare la loro autodeterminazione, anche in una logica di responsabilizzazione personale.

3. La collaborazione delle/degli utenti nella gestione delle attività quotidiane va incoraggiata, in modo da orientarli al massimo grado di autonomia possibile, considerando le capacità individuali.

4. La partecipazione degli/delle utenti alla vita della comunità va stimolata incoraggiandoli ad aderire nel tempo libero a iniziative e attività proposte in loco.

5. Nei servizi di riabilitazione lavorativa, gli utenti sono coinvolti nella scelta dell’attività, nella pianificazione e nello svolgimento delle diverse fasi del processo produttivo (creazione, distribuzione, esposizione e vendita dei prodotti).

6.7 Partecipazione alla gestione e allo sviluppo del servizio

1. Il servizio organizza incontri tra gli utenti e il personale, per confrontarsi sull’organizzazione e sullo sviluppo del servizio.

6.8 Accompagnamento nella fase di dimissione

1. La fase di dimissione della/dell’utente è concordata e accuratamente pianificata con la persona stessa ed eventualmente con il suo rappresentante legale, nonché con gli altri servizi coinvolti. I familiari possono essere coinvolti solo se consentito e richiesto dall’utente.

2. Dopo le dimissioni dell’utente il servizio di provenienza può garantire, al bisogno, una consulenza ai nuovi servizi coinvolti nel proseguimento del progetto individuale e, per favorirne la riuscita, può offrire all’utente un percorso di accompagnamento per un periodo determinato di tempo.

Articolo 7
Gestione efficiente

7.1 Trasparenza dei costi

1. L’ente gestore garantisce la gestione efficiente del servizio prevedendo un adeguato sistema di controllo dei costi e adottando adeguati strumenti di analisi e rendicontazione. L’ente gestore rende note la retta, la tariffa giornaliera e le modalità di partecipazione alla spesa da parte dell’utente e dei suoi familiari.

2. Le/gli utenti dei servizi per la riabilitazione lavorativa percepiscono per l’attività svolta un’indennità, il cui importo massimo è stabilito dalla Giunta provinciale.

3. L’indennità è un incentivo economico a carattere socio-pedagogico ed è erogata secondo criteri chiari e definiti. Il suo importo varia in base alla presenza dell’utente e ad altri criteri socio-pedagogici stabiliti dai singoli servizi (ad es. in relazione all’impegno, all'interesse, alla disponibilità della persona nell’espletamento di particolari attività, alla sua flessibilità e produttività) nonché in base agli obiettivi concordati ed effettivamente raggiunti nel progetto riabilitativo individuale dell’utente. Tali criteri sono resi noti alle/agli utenti o ai loro rappresentanti legali.

4. Le presenze e le assenze delle/degli utenti sono registrate in modo sistematico.

5. La gestione delle somme di denaro prese in carico dal personale, su richiesta dell’utente o del suo/della sua legale rappresentante, per le piccole spese da effettuare per o con l’utente, deve essere documentata. Ciò vale anche per gli importi destinati alla cassa comune, ad es. per le spese di vitto. I relativi accordi sono definiti nell’accordo di accesso al servizio.

7.2 Organigramma

1. L’ente gestore redige un organigramma comprensibile alle/agli utenti, nel quale sono illustrate in modo chiaro le funzioni e le responsabilità di tutte le persone che operano nel servizio.

2. L’organigramma è reso noto a quanti hanno, a vario titolo, a che fare con il servizio ed è aggiornato regolarmente.

7.3 Dati statistici

1. L’ente gestore assicura una sistematica raccolta dei dati statistici e adotta a tal fine la modulistica e i sistemi di rilevazione dell’Amministrazione provinciale.

7.4 Sviluppo della qualità

1. L’ente gestore elabora strategie e strumenti per lo sviluppo della qualità del servizio offerto (ad es. procedure e standard organizzativi, momenti di condivisione dei principi e dei valori, riunioni con gli utenti, sistemi di autovalutazione della qualità, relazioni annuali, rilevazione della soddisfazione del personale).

2. Il grado di soddisfazione delle/degli utenti deve essere rilevato almeno una volta ogni tre anni. Le modalità e gli strumenti di rilevazione vanno adeguati al gruppo di destinatari. I risultati emersi dalla rilevazione sono comunicati a tutti gli interessati.

Articolo 8
Requisiti strutturali

8.1 Accessibilità

1. I servizi abitativi e i servizi per l’occupazione lavorativa devono essere accessibili.

8.2 Ubicazione dei servizi

1. Le comunità alloggio sono ubicate possibilmente in zone centrali per permettere un agevole collegamento con i servizi generali, commerciali e ricreativi. I servizi per la riabilitazione lavorativa sono possibilmente ubicati in una zona adatta alla produzione e alla vendita.

2. Tutti i servizi sono possibilmente serviti da mezzi pubblici e sono facilmente raggiungibili senza pericoli, a piedi e in sedia a rotelle.

8.3 Spazi interni dei servizi

1. Gli spazi e i locali del servizio assicurano l’autonomia individuale di tutti gli utenti e la tutela della sfera privata e intima degli stessi.

2. Tutti i locali, esclusi quelli tecnici, sono luminosi e ben areati.

8.3.1. Spazi interni delle comunità alloggio

1. Camere

La superficie minima delle camere, esclusa la superficie dei locali igienici, deve rispettare i parametri minimi previsti dalla normativa vigente concernente gli standard in materia di igiene e sanità pubblica. Ogni servizio è dotato di almeno una stanza con una superficie tale da consentirne la fruibilità a persone in sedia a rotelle.

Il numero delle camere da letto singole corrisponde ad almeno il 50% dei posti letto disponibili.

2. Servizi igienici

La comunità alloggio dispone di un servizio igienico ogni quattro posti letto; uno dei servizi igienici è dotato di doccia o vasca.

Almeno un servizio igienico deve rispettare le prescrizioni del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche.

3. Spazi e locali comuni

Ogni unità abitativa dispone di un locale dedicato al pranzo, di un locale soggiorno e di un angolo cottura o di una cucina con un accesso autonomo da parte delle/degli utenti. La cucina è attrezzata con piano cottura, lavello e frigorifero ed è adattabile, in caso di bisogno, alle esigenze personali delle/degli utenti.

I suddetti locali non devono essere necessariamente divisi.

4. Arredamento interno

I locali sono dotati di arredi funzionali alle esigenze delle/degli utenti e adeguati al fabbisogno. Sono ammessi anche arredi personali, nei limiti degli spazi a disposizione.

5. Locali per il personale

È disponibile un locale destinato alle attività di coordinamento e amministrative svolte dal personale, adatto anche allo svolgimento di colloqui.

8.3.2 Spazi interni dei servizi di riabilitazione lavorativa

1. Locali e spazi dedicati alle attività occupazionali e locali comuni

I locali e gli spazi sono adeguati alle attività di produzione e alle esigenze delle/degli utenti che vi lavorano; le attrezzature e i macchinari di lavoro sono adeguati alle attività occupazionali svolte e tutta la dotazione deve rispettare le norme di sicurezza e antinfortunistiche vigenti.

È presente un locale magazzino per il deposito di materiali, prodotti e attrezzature.

Nel caso in cui sia prevista l’erogazione del pasto all’interno del servizio, la sala da pranzo deve essere separata dai locali dedicati alle attività occupazionali.

2.Servizi igienici

Il servizio per la riabilitazione lavorativa dispone di un servizio igienico ogni dieci posti o ulteriore frazione di dieci.

Almeno un servizio igienico deve rispettare le prescrizioni del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche.

8.4 Igiene del servizio ed erogazione dei pasti

1. I locali, gli spazi e le attrezzature dei servizi devono essere tenuti adeguatamente puliti e ben conservati.

2. È garantita un’alimentazione varia e sana, appetitosa e rispettosa della tradizione. A seconda delle singole necessità, ci si può avvalere della consulenza di un/a dietista.

3. L’erogazione del pasto può avvenire con le seguenti modalità:

a) in spazi appropriati del servizio, attraverso un servizio mensa centralizzato o un servizio di catering. Tali servizi si attengono alle procedure previste dall’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points: un sistema di autocontrollo finalizzato a garantire l’igiene e la sicurezza alimentare);

b) all’interno del servizio, in un contesto simile a quello domestico, con la collaborazione delle/degli utenti e la supervisione del personale. In questo caso nella preparazione dei pasti è richiesta l’osservanza delle buone pratiche igieniche.

4. Nelle comunità alloggio il pasto può non essere fornito dall’ente gestore; in tal caso sarà completamente a carico dell’utente sia in termini organizzativi che economici.

5. Nelle comunità alloggio la pulizia quotidiana degli ambienti e delle attrezzature è affidata alle/agli utenti, con il sostegno e la consulenza degli operatori/delle operatrici, così come definito nell’accordo di accesso al servizio. La preparazione e l’erogazione dei pasti avvengono, analogamente a un qualsiasi ambiente domestico e familiare, con il diretto coinvolgimento delle/degli utenti. Vanno in ogni caso osservate le buone pratiche igieniche atte a garantire la sicurezza igienica e l’integrità dei prodotti alimentari.

8.5 Sicurezza

1. I servizi devono rispettare la normativa vigente in materia d’igiene e sanità pubblica, di sicurezza e tutela della salute sul luogo di lavoro, nonché le norme antincendio.

2. L’ente gestore garantisce al personale, all’utenza, ai volontari e ai tirocinanti un’adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi per l’attività svolta.

 

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