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n) Decreto del Presidente della Provincia 16 luglio 2018, n. 201)2)
Regolamento relativo all’articolazione, alla denominazione e alle competenze della Direzione Istruzione e Formazione italiana

1)
Pubblicato nel B.U. 19 luglio 2018, n. 29.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 20 del presente decreto.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina l’articolazione della Direzione Istruzione e Formazione italiana, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali, nonché il numero delle ripartizioni e delle direzioni provinciali, in attuazione dell’articolo 5, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

Art. 2 (Articolazione della Direzione Istruzione e Formazione italiana)

(1) La Direzione Istruzione e Formazione italiana è equiparata a un dipartimento dell’Amministrazione provinciale. Alla Direzione Istruzione e Formazione italiana è preposto un direttore/una direttrice in possesso di comprovate esperienze manageriali e dirigenziali nel settore dell’istruzione e formazione. Tale direttore/direttrice può essere affiancato/affiancata da un sostituto/una sostituta.

(2) 3)

(3) All’interno della Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana e delle Direzioni provinciali possono essere istituiti Centri di coordinamento. 4)

3)
L'art. 2, comma 2, è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera c), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.
4)
L'art. 2, comma 3 è stato così modificato dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20, e trova applicazione a decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20.

Art. 3 (Competenze della Direzione Istruzione e Formazione italiana)

(1) La Direzione Istruzione e Formazione italiana:

  1. assicura il raccordo con le politiche formative;
  2. assicura e coordina lo sviluppo complessivo del sistema educativo di istruzione e formazione;
  3. assicura la disponibilità delle risorse e ne coordina l’impiego e la distribuzione all’interno della Direzione Istruzione e Formazione stessa;
  4. assicura il raccordo circa i contenuti e la programmazione delle proprie attività con la Direzione Istruzione e Formazione tedesca e con la Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina;
  5. esercita funzioni di coordinamento nei confronti delle Direzioni provinciali, della Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana, della Scuola di musica e del Servizio provinciale di valutazione, a cui può delegare proprie funzioni amministrative; 5)
  6. esercita le funzioni previste dall’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 e successive modifiche.
5)
La lettera e) dell'art. 3, comma 1, è stata così modificata dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20, e trova applicazione a decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20.

Art. 4 (Competenze relative a processi amministrativi comuni)

(1) Le competenze relative ai processi amministrativi comuni alle unità organizzative della Direzione Istruzione e Formazione italiana sono definite e approvate con decreto del direttore/della direttrice della Direzione stessa.

Art. 5 (Competenze delle Direzioni provinciali)

(1) Le Direzioni provinciali sono responsabili per la gestione unitaria, la garanzia e lo sviluppo della qualità degli ambiti dell’istruzione e formazione ad essi assegnati e delle rispettive istituzioni scolastiche.

(2) Le Direzioni provinciali sono equiparate alle ripartizioni. I direttori e le direttrici delle Direzioni provinciali esercitano le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione e possono essere affiancati da un sostituto/una sostituta.

Art. 6 (Competenze della Direzione provinciale Scuole dell’infanzia in lingua italiana)

(1) La Direzione provinciale Scuole dell’infanzia in lingua italiana è competente per le scuole dell’infanzia in lingua italiana della provincia di Bolzano, comprese quelle in capo agli istituti pluricomprensivi. Alla Direzione provinciale sono assegnati i seguenti Circoli di scuola dell’infanzia:

  1. Merano (I Circolo);
  2. Bolzano (III Circolo).

(2) I Circoli di scuola dell’infanzia in lingua italiana esercitano le competenze di cui alle disposizioni provinciali vigenti e adottano i rispettivi atti di impegno e di liquidazione della spesa, nel limite delle risorse messe a loro disposizione.

(3) Il Direttore/La Direttrice della Direzione provinciale Scuole dell’infanzia è il diretto/la diretta superiore dei direttori e delle direttrici dei Circoli di scuola dell’infanzia ed esercita le funzioni previste dalle disposizioni vigenti per il ruolo di ispettore/ispettrice per le scuole dell’infanzia.

(4) 6)

6)
L'art. 6, comma 4, è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera c), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 7 (Competenze della Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana)

(1) La Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana (di seguito Direzione provinciale Scuole) è competente per la gestione unitaria, la garanzia e lo sviluppo della qualità delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana della provincia di Bolzano.

(2) Il Direttore/La Direttrice della Direzione provinciale Scuole:

  1. è nominato/nominata in base alla procedura prevista dall’articolo 19 dello Statuto di autonomia;
  2. esercita le competenze in capo alla Sovrintendente scolastica/al Sovrintendente scolastico previste dallo Statuto d’autonomia e dalle relative norme di attuazione;
  3. si avvale della collaborazione delle ispettrici e degli ispettori scolastici assegnati alla segreteria della Direzione provinciale Scuole;
  4. può delegare all’ispettore/ispettrice per le scuole dell’infanzia, in accordo con il Direttore/la Direttrice della Direzione Istruzione e Formazione italiana, propri compiti di amministrazione e vigilanza delle scuole dell’infanzia;
  5. può delegare, in accordo con il Direttore/la Direttrice della Direzione Istruzione e Formazione italiana, propri compiti anche alle altre Direzioni provinciali, alla Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana e al Servizio provinciale di valutazione; 7)
  6. può dirigere contestualmente anche la Direzione Istruzione e Formazione italiana;
  7. può delegare alle ispettrici e agli ispettori scolastici compiti di coordinamento, dirigenza o ispezione in relazione a specifiche materie o gradi di scuola ed impiegare le ispettrici e gli ispettori scolastici anche nelle altre Direzioni provinciali, in accordo con le direttrici e i direttori provinciali interessati ed il Direttore/la Direttrice della Direzione Istruzione e Formazione italiana;
  8. è, in riferimento allo stato giuridico, preposto/preposta ai dirigenti e alle dirigenti delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado in lingua italiana.

(3) 8)

(4) Alla Direzione provinciale Scuole fanno capo i seguenti servizi, che sono funzionali all’intero sistema scolastico in lingua italiana:

  1. Servizio Tedesco seconda lingua e lingue straniere;
  2. Servizio Inclusione e consulenza scolastica.

(5) Il Servizio Tedesco seconda lingua e lingue straniere ha le seguenti competenze:

  1. accompagnamento, consulenza e supporto al personale pedagogico delle scuole dell’infanzia e al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;
  2. organizzazione e gestione di gruppi di lavoro e collaborazione ai progetti scolastici;
  3. promozione della continuità didattica della seconda lingua dalla scuola dell’infanzia a tutti gli altri ordini e gradi di scuola;
  4. supporto allo sviluppo di modelli didattici innovativi volti a sostenere il plurilinguismo.

(6) Il Servizio Inclusione e consulenza scolastica ha le seguenti competenze:

  1. consulenza alle famiglie e alle scuole (inclusione scolastica, bisogni educativi speciali, adozioni);
  2. coordinamento a livello interistituzionale delle azioni relative all’inclusione;
  3. coordinamento delle collaboratrici e dei collaboratori all’integrazione nonché del personale assistente nelle scuole;
  4. azione mirate all’individuazione precoce delle difficoltà di lettura e scrittura e di altre forme di disagio;
  5. coordinamento delle attività di educazione alla salute.

(7) Tali servizi sono coordinati dall’ispettore scolastico/dall’ispettrice scolastica competente, che si avvale della collaborazione del personale amministrativo e del personale docente comandato o distaccato dall’insegnamento, assegnato dalla Direzione Istruzione e Formazione italiana alla Direzione provinciale Scuole.

7)
La lettera e) dell'art. 7, comma 2, è stata così modificata dall'art.  4, comma 1, del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20, e trova applicazione a decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20.
8)
L'art. 7, comma 3, è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera c), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 8 (Competenze e articolazione della Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana)

(1) La Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana è competente per la gestione unitaria, la garanzia e lo sviluppo della qualità delle scuole professionali in lingua italiana della provincia di Bolzano.

(2) Il Direttore/La Direttrice della Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana è, in riferimento allo stato giuridico, preposto/preposta ai dirigenti e alle dirigenti delle seguenti scuole professionali in lingua italiana:

  1. Scuola professionale provinciale per il commercio, il turismo e i servizi “Luigi Einaudi” di Bolzano;
  2. Scuola professionale provinciale per l’artigianato e l’industria “Luigi Einaudi” di Bolzano;
  3. Scuola professionale provinciale alberghiera “Cesare Ritz” di Merano;
  4. Scuola professionale provinciale per l’artigianato, l’industria e il commercio “Guglielmo Marconi” di Merano, inclusa la sede distaccata di Laives denominata Scuola professionale provinciale per la frutti-viticoltura e il giardinaggio;
  5. Scuola professionale provinciale per l’artigianato, l’industria e il commercio “Enrico Mattei” di Bressanone, inclusa la sede distaccata di Bolzano denominata Scuola professionale provinciale per le professioni sociali “Emmanuel Lévinas” di Bolzano.

(3) 9)

(4) Il Direttore/La Direttrice della Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana può, in accordo con il Direttore/la Direttrice della Direzione Istruzione e Formazione, delegare propri compiti anche alle altre Direzioni provinciali o alla Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana. 10)

(5) 11)

(6) 12)

(7) Alla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana fa inoltre capo il Centro di coordinamento Formazione continua sul lavoro e orientamento professionale, che ha le seguenti competenze:

  1. coordinamento dei corsi e percorsi di formazione continua delle scuole professionali provinciali;
  2. programmazione e gestione di azioni formative e di qualificazione professionale, nonché di tirocini di orientamento e formazione per adulti con difficoltà di accesso al mercato del lavoro, con l’obiettivo dell’inclusione professionale;
  3. misure individualizzate per la valutazione e l’orientamento lavorativo nonché interventi di riqualificazione per adulti con difficoltà di accesso al mercato del lavoro, con l’obiettivo dell’inclusione professionale;
  4. istruttoria delle domande di contributo e di vantaggi economici comunque denominati presentate da: 13)
    1. persone singole per la partecipazione a percorsi di formazione continua nonché a tirocini di orientamento per giovani e adulti; 14)
    2. imprese per azioni formative sia aziendali che extraaziendali;
    3. enti di formazione per corsi di formazione aperti e attinenti al mondo del lavoro, rivolti a persone occupate e disoccupate;
  5. consulenza formativa per persone e imprese.
9)
L'art. 8, comma 3, è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera c), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.
10)
L'art. 8, comma 4, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20, e trova applicazione a decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20.
11)
L'art. 8, comma 5, è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera c), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.
12)
L'art. 8, comma 6, è stato abrogato dall'art. 14, comma 1,  lettera c), del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20, e trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20.
13)
La lettera d) dell'art. 8, comma 7, è stata così modificata dall'art. 5, comma 3, del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20, e trova applicazione a decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20.
14)
Il numero 1 dell'art. 8, comma 7,  lettera d) è stato così sostituito dall'art. 5, comma 4, del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20, e trova applicazione a decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20.

Art. 9  15)

15)
L'art. 9 è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera c), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 10  16)

16)
L'art. 10, è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera d), del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20, e trova applicazione a decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20.

Art. 11 (Competenze della Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana)

(1) 17)

(2) Se presentati di concerto, i decreti e le proposte di deliberazione sono vistati, per la legittimità, sia dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana sia dal Direttore/dalla Direttrice della relativa Direzione provinciale. 18)

(3)  19)

(4) 20)

17)
L'art. 11, comma 1, è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20, e trova applicazione a decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20, ed infine abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera c), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.
18)
L'art. 11, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 2, del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20, e trova applicazione a decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20.
19)
La lettera f) dell'art. 11, comma 3, è stata inserita dall'art. 6, comma 6, del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20, e trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20, ed infine abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera c), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.
20)
L'art. 11, comma 4, è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera c), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 12  21)

21)
L'art. 12 è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera c), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 13   22)

22)
L'art. 13 è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera c), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 14  23)

23)
L'art. 14 è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera c), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 15  24)

24)
L'art. 15 è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera c), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 15/bis  (Ufficio Aggiornamento e didattica)

(1) 25)

(2) La programmazione delle attività di competenza dell’Ufficio 17.5 – Aggiornamento e didattica avviene in sinergia con la Direzione provinciale Scuole, con il supporto delle ispettrici e degli ispettori scolastici. 26)

25)
L'art. 15/bis, comma 1, è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera c), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.
26)
L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20, e trova applicazione a decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20.

Art. 15/ter   27) 

27)
L'art. 15/ter è stato inserito dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20, e trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20, ed infine abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera c), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 16  28)

28)
L'art. 16 è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera c), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 17  29)

29)
L'art. 17 è stato abrogato dall'art. 71, comma 1, lettera c), del D.P.P. 30 gennaio 2023, n. 5.

Art. 18 (Norme transitorie e finali)

(1) In prima applicazione, le dirigenti e i dirigenti in servizio del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana assumono, fino alla scadenza del loro incarico dirigenziale, la dirigenza delle unità organizzative che succedono alle rispettive attuali unità organizzative.

(2) 30)

(3) Il Dipartimento Istruzione e Formazione italiana di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, assume ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la denominazione “Direzione Istruzione e Formazione italiana”.

(4) I contratti attivi e passivi, stipulati dalle unità organizzative della Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana in favore del Convitto pro-vinciale “Damiano Chiesa” fino al 31 agosto 2019, continuano ad essere amministrati dalle medesime unità organizzative fino alla loro scadenza. 31)

30)
L'art. 18, comma 2, è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera f), del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20, trova applicazione a decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20.
31)
L'art. 18, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20, e trova applicazione a deccorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20.

Art. 19 (Abrogazioni)

(1) Le seguenti disposizioni sono abrogate a decorrere dal 31 agosto 2018:

  1. il punto 17 dell’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche;
  2. i punti 17., 17.1., 17.2., 17.3. e 17.4. dell’allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche;
  3. il decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2011, n. 31.

Art. 20 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° settembre 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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