(1) Il presente regolamento disciplina l’articolazione della Direzione Istruzione e Formazione italiana, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali, nonché il numero delle ripartizioni e delle direzioni provinciali, in attuazione dell’articolo 5, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.
(1) La Direzione Istruzione e Formazione italiana è equiparata a un dipartimento dell’Amministrazione provinciale. Alla Direzione Istruzione e Formazione italiana è preposto un direttore/una direttrice in possesso di comprovate esperienze manageriali e dirigenziali nel settore dell’istruzione e formazione. Tale direttore/direttrice può essere affiancato/affiancata da un sostituto/una sostituta.
(2) 3)
(3) All’interno della Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana e delle Direzioni provinciali possono essere istituiti Centri di coordinamento. 4)
(1) La Direzione Istruzione e Formazione italiana:
(1) Le competenze relative ai processi amministrativi comuni alle unità organizzative della Direzione Istruzione e Formazione italiana sono definite e approvate con decreto del direttore/della direttrice della Direzione stessa.
(1) Le Direzioni provinciali sono responsabili per la gestione unitaria, la garanzia e lo sviluppo della qualità degli ambiti dell’istruzione e formazione ad essi assegnati e delle rispettive istituzioni scolastiche.
(2) Le Direzioni provinciali sono equiparate alle ripartizioni. I direttori e le direttrici delle Direzioni provinciali esercitano le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione e possono essere affiancati da un sostituto/una sostituta.
(1) La Direzione provinciale Scuole dell’infanzia in lingua italiana è competente per le scuole dell’infanzia in lingua italiana della provincia di Bolzano, comprese quelle in capo agli istituti pluricomprensivi. Alla Direzione provinciale sono assegnati i seguenti Circoli di scuola dell’infanzia:
(2) I Circoli di scuola dell’infanzia in lingua italiana esercitano le competenze di cui alle disposizioni provinciali vigenti e adottano i rispettivi atti di impegno e di liquidazione della spesa, nel limite delle risorse messe a loro disposizione.
(3) Il Direttore/La Direttrice della Direzione provinciale Scuole dell’infanzia è il diretto/la diretta superiore dei direttori e delle direttrici dei Circoli di scuola dell’infanzia ed esercita le funzioni previste dalle disposizioni vigenti per il ruolo di ispettore/ispettrice per le scuole dell’infanzia.
(4) 6)
(1) La Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana (di seguito Direzione provinciale Scuole) è competente per la gestione unitaria, la garanzia e lo sviluppo della qualità delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana della provincia di Bolzano.
(2) Il Direttore/La Direttrice della Direzione provinciale Scuole:
(3) 8)
(4) Alla Direzione provinciale Scuole fanno capo i seguenti servizi, che sono funzionali all’intero sistema scolastico in lingua italiana:
(5) Il Servizio Tedesco seconda lingua e lingue straniere ha le seguenti competenze:
(6) Il Servizio Inclusione e consulenza scolastica ha le seguenti competenze:
(7) Tali servizi sono coordinati dall’ispettore scolastico/dall’ispettrice scolastica competente, che si avvale della collaborazione del personale amministrativo e del personale docente comandato o distaccato dall’insegnamento, assegnato dalla Direzione Istruzione e Formazione italiana alla Direzione provinciale Scuole.
(1) La Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana è competente per la gestione unitaria, la garanzia e lo sviluppo della qualità delle scuole professionali in lingua italiana della provincia di Bolzano.
(2) Il Direttore/La Direttrice della Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana è, in riferimento allo stato giuridico, preposto/preposta ai dirigenti e alle dirigenti delle seguenti scuole professionali in lingua italiana:
(3) 9)
(4) Il Direttore/La Direttrice della Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana può, in accordo con il Direttore/la Direttrice della Direzione Istruzione e Formazione, delegare propri compiti anche alle altre Direzioni provinciali o alla Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana. 10)
(5) 11)
(6) 12)
(7) Alla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana fa inoltre capo il Centro di coordinamento Formazione continua sul lavoro e orientamento professionale, che ha le seguenti competenze:
(1) 17)
(2) Se presentati di concerto, i decreti e le proposte di deliberazione sono vistati, per la legittimità, sia dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana sia dal Direttore/dalla Direttrice della relativa Direzione provinciale. 18)
(3) 19)
(4) 20)
(1) 25)
(2) La programmazione delle attività di competenza dell’Ufficio 17.5 – Aggiornamento e didattica avviene in sinergia con la Direzione provinciale Scuole, con il supporto delle ispettrici e degli ispettori scolastici. 26)
(1) In prima applicazione, le dirigenti e i dirigenti in servizio del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana assumono, fino alla scadenza del loro incarico dirigenziale, la dirigenza delle unità organizzative che succedono alle rispettive attuali unità organizzative.
(2) 30)
(3) Il Dipartimento Istruzione e Formazione italiana di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, assume ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la denominazione “Direzione Istruzione e Formazione italiana”.
(4) I contratti attivi e passivi, stipulati dalle unità organizzative della Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana in favore del Convitto pro-vinciale “Damiano Chiesa” fino al 31 agosto 2019, continuano ad essere amministrati dalle medesime unità organizzative fino alla loro scadenza. 31)
(1) Le seguenti disposizioni sono abrogate a decorrere dal 31 agosto 2018:
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(2) Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° settembre 2018.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.