(1) Le Direzioni provinciali sono responsabili per la gestione unitaria, la garanzia e lo sviluppo della qualità degli ambiti dell’istruzione e formazione ad essi assegnati e delle rispettive istituzioni scolastiche.
(2) Le Direzioni provinciali sono equiparate alle ripartizioni. I direttori e le direttrici delle Direzioni provinciali esercitano le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione e possono essere affiancati da un sostituto/una sostituta.