(1) In prima applicazione, le dirigenti e i dirigenti in servizio del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana assumono, fino alla scadenza del loro incarico dirigenziale, la dirigenza delle unità organizzative che succedono alle rispettive attuali unità organizzative.
(2) 30)
(3) Il Dipartimento Istruzione e Formazione italiana di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, assume ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la denominazione “Direzione Istruzione e Formazione italiana”.
(4) I contratti attivi e passivi, stipulati dalle unità organizzative della Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana in favore del Convitto pro-vinciale “Damiano Chiesa” fino al 31 agosto 2019, continuano ad essere amministrati dalle medesime unità organizzative fino alla loro scadenza. 31)