(1) Le linee guida per il paesaggio (LGP) definiscono, sulla base di analisi dello stato di fatto, gli obiettivi di sviluppo a livello provinciale e le misure per la loro realizzazione con riguardo alla protezione, alla valorizzazione e allo sviluppo della natura e del paesaggio in riferimento ai diversi contesti paesaggistici del territorio provinciale.
(2) Le linee guida per il paesaggio determinano gli indirizzi vincolanti e i contenuti minimi dei piani paesaggistici.
(3) Per l’approvazione delle linee guida per il paesaggio si applica il procedimento di cui all’Art. 50.