(1) Sono impugnabili con ricorso alla Giunta provinciale:
- l’autorizzazione paesaggistica con condizioni oppure il provvedimento di diniego del direttore/della direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio ai sensi dell’articolo 67 comma 1 della presente legge.
(2) La Giunta provinciale decide acquisito il parere di un esperto esterno/un’esperta esterna all’amministrazione provinciale.
(3) Sono impugnabili con ricorso al Collegio per il paesaggio istituito presso la ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio:
- l’autorizzazione paesaggistica con condizioni oppure il provvedimento di diniego del sindaco/ della sindaca ai sensi dell’articolo 68 della presente legge;
- il diniego del permesso di costruire oppure il permesso di costruire con condizioni per motivi architettonici, paesaggistici o estetici, di cui all’articolo 72, comma 1, della presente legge.
(4) Il Collegio per il paesaggio è nominato dalla Giunta provinciale per la durata di 3 anni ed è composto da:
- da un architetto/un’architetta, in qualità di presidente, scelto/scelta da una terna di nominativi proposta dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bolzano;
- da un esperto/un’esperta in urbanistica, scelto/scelta dal registro di cui all’articolo 9;
- da un esperto/un’esperta in tutela del paesaggio, scelto/scelta dal registro di cui all’articolo 9;
- da un esperto/un’esperta in materia di patrimonio storico, artistico ed etnografico;
- da un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente per le foreste o agricoltura, proposto/proposta dalla ripartizione provinciale competente in materia di agricoltura o foreste. 200)
(5) La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e decide a maggioranza di voti. Ciascun membro è sostituito, in caso di assenza, da un membro supplente. Le funzioni di segretario/segretaria della commissione sono svolte da un giurista/una giurista della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio.
(6) Alle sedute del Collegio per il paesaggio possono partecipare un/una rappresentante del Comune direttamente interessato nonché il/la ricorrente ovvero una persona da lui/lei incaricata, che devono allontanarsi prima della votazione.
(7) Il ricorso alla Giunta provinciale ovvero al Collegio per il paesaggio può essere proposto dal richiedente entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla notifica del provvedimento ed è deciso entro 90 giorni dalla data di presentazione dello stesso. Qualora per l'esame del ricorso si renda necessario l'effettuazione di un sopralluogo e le avverse condizioni metereologiche invernali non lo permettano nei termini previsti, l’unità organizzativa competente può prorogare il termine di legge per la decisione fino al massimo di 90 giorni. Della proroga del termine devono essere informati l'interessato ed il comune competente per territorio.
(8) Il ricorso amministrativo non sospende i termini per la proposizione del ricorso in giudizio. Il ricorso giurisdizionale contro lo stesso provvedimento rende improcedibile il ricorso amministrativo.