(1) La Provincia assicura sufficienti risorse e misure di sostegno per promuovere lo sviluppo dell’agricoltura sociale, tenendo conto delle modifiche del fabbisogno riferito alle singole prestazioni.
(2) Le misure di sostegno possono comprendere:
(3) Le misure di sostegno sono destinate preferibilmente alle aziende che operano in collaborazione con le strutture sociosanitarie pubbliche.