(1) Nell’Elenco provinciale di cui all’articolo 2 sono iscritti gli operatori dell’agricoltura sociale di cui all’articolo 3, che svolgono le seguenti attività:
(2) Ai fini dell’inserimento socio-lavorativo di cui al comma 1, lettera a), trovano applicazione anche le disposizioni della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche.