(1) Il comma 8 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 è così sostituito:
“8. All'atto della prima domanda e in fase di rinnovo, qualora siano richieste variazioni del monte ore di assistenza annuali, la decisione è subordinata al parere obbligatorio e vincolante dell’ufficio competente della Ripartizione Politiche sociali. Il rilascio del parere avviene sulla base della proposta elaborata dal distretto competente.”
(2) Il comma 10 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e così sostituito:
“10. L’erogazione della prestazione avviene mensilmente, salvo accordi diversi tra richiedente e distretto, e dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta. Sono riconosciute solo le spese effettuate nell'ambito di regolari rapporti contrattuali. La documentazione deve essere presentata per un importo corrispondente alla somma tra l'importo eccedente l'ammontare del primo livello dell'assegno di cura, di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e l'importo dell'assegno percepito ai sensi del presente articolo.”