(1) Il numero 1) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“1) se l'utente è maggiorenne: l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l’utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l’ospitalità presso famiglie affidatarie, servizi residenziali o semiresidenziali o la frequenza di servizi rientranti nelle funzioni delegate di cui all’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, con l’eccezione del servizio di aiuto domiciliare di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, per il quale si applica la regola di cui al comma 1 del presente articolo; nel caso di contemporaneo utilizzo di più servizi di cui alla presente lettera, è competente l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l’utente ha stabile dimora al momento in cui richiede l’ospitalità presso un servizio residenziale.”
(1) Il comma 3 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 è così sostituito:
“3. Il comitato tecnico di cui all’articolo 8 può esonerare il nucleo familiare collegato dalla partecipazione o ridurla fino ad un massimo del 75 per cento, se da specifica documentazione dell’autorità giurisdizionale o di pubbliche autorità risultano circostanze da cui si possa dedurre una causa oggettiva di estraneità del nucleo familiare collegato in termini di rapporti affettivi o economici rispetto all’utente.”
(1) Il comma 7 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“7. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 11 e 12, il rimborso per il trasporto effettuato da imprese e associazioni per il raggiungimento del posto di lavoro è indipendente dal valore della situazione economica del nucleo familiare; in particolare, esso equivale alle spese ammesse, detratta la quota corrispondente alle tariffe del trasporto pubblico per il percorso effettuato. La deroga suddetta vale anche per chi raggiunge il posto di lavoro guidando autonomamente un proprio veicolo adattato; il rimborso in questo caso equivale all'importo chilometrico previsto per il trasporto effettuato con il mezzo di trasporto privato, detratta la quota corrispondente alle tariffe del trasporto pubblico per il percorso effettuato.”
(1) Il comma 8 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 è così sostituito:
“8. All'atto della prima domanda e in fase di rinnovo, qualora siano richieste variazioni del monte ore di assistenza annuali, la decisione è subordinata al parere obbligatorio e vincolante dell’ufficio competente della Ripartizione Politiche sociali. Il rilascio del parere avviene sulla base della proposta elaborata dal distretto competente.”
(2) Il comma 10 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e così sostituito:
“10. L’erogazione della prestazione avviene mensilmente, salvo accordi diversi tra richiedente e distretto, e dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta. Sono riconosciute solo le spese effettuate nell'ambito di regolari rapporti contrattuali. La documentazione deve essere presentata per un importo corrispondente alla somma tra l'importo eccedente l'ammontare del primo livello dell'assegno di cura, di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e l'importo dell'assegno percepito ai sensi del presente articolo.”
(1) La rubrica dell'articolo 42/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:
“Art. 42/bis (Partecipazione alla tariffa in situazioni particolari)”
(2) Il comma 1 dell'articolo 42/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Qualora dal calcolo della partecipazione alla tariffa dei servizi di cui agli allegati C) e D), derivi all’utente o ai relativi nuclei familiari un impegno finanziario troppo oneroso, il comitato tecnico di cui all’articolo 8, con decisione motivata, può ridurre la suddetta partecipazione fino ad un massimo del 75 per cento.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(2) Le disposizioni di cui all’articolo 4 del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2019.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.