(1) Il numero 1) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“1) se l'utente è maggiorenne: l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l’utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l’ospitalità presso famiglie affidatarie, servizi residenziali o semiresidenziali o la frequenza di servizi rientranti nelle funzioni delegate di cui all’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, con l’eccezione del servizio di aiuto domiciliare di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, per il quale si applica la regola di cui al comma 1 del presente articolo; nel caso di contemporaneo utilizzo di più servizi di cui alla presente lettera, è competente l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l’utente ha stabile dimora al momento in cui richiede l’ospitalità presso un servizio residenziale.”