(1) Il presente regolamento dà attuazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, alla normativa statale sugli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, adottando gli adeguamenti necessari alla luce delle specifiche esigenze delle scuole della provincia di Bolzano.
(2) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento, restano ferme le disposizioni statali in materia di esami di Stato.