(1) Il presente regolamento dà attuazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, alla normativa statale sugli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, adottando gli adeguamenti necessari alla luce delle specifiche esigenze delle scuole della provincia di Bolzano.
(2) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento, restano ferme le disposizioni statali in materia di esami di Stato.
(1) L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge sulla base delle indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli e comprende, per le scuole in lingua tedesca e italiana, quattro prove scritte e un colloquio, e, per le scuole delle località ladine, cinque prove scritte (ladino, italiano, tedesco, inglese e ambito logico-matematico) e un colloquio.
(2) Per rispondere alle specifiche esigenze delle scuole dei tre gruppi linguistici della provincia di Bolzano, i rispettivi Intendenti scolastici definiscono con propria circolare gli aspetti organizzativi e di specifico contenuto nonché le modalità di svolgimento degli esami di Stato.
(1) Nel corso dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’accertamento della seconda lingua nelle scuole in lingua tedesca e in lingua italiana avviene, sulla base delle Indicazioni provinciali, mediante una prova scritta e un colloquio.
(2) Nella prova scritta sono accertate le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni con riferimento alle abilità di ascolto, lettura e produzione scritta; nel colloquio interdisciplinare sono accertate le competenze acquisite nella produzione orale.
(3) La commissione d'esame predispone i criteri e le modalità per l’accertamento delle conoscenze della seconda lingua, tenuto conto delle indicazioni della rispettiva Intendente scolastica/del rispettivo Intendente scolastico.
(4) Nelle scuole delle località ladine l’accertamento delle competenze delle alunne e degli alunni nelle lingue d’insegnamento italiana, tedesca e ladina avviene mediante specifiche prove scritte equivalenti e nell’ambito del colloquio. La commissione d'esame predispone i criteri e le modalità per l’accertamento delle competenze delle alunne e degli alunni nelle rispettive lingue d’insegnamento.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, che rappresentano requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
(1) L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado si svolge sulla base delle Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli, e comprende tre prove scritte e un colloquio volti ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dalle candidate e dai candidati.
(2) Lo svolgimento delle prove scritte e del colloquio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole delle località ladine risponde al principio dell’insegnamento paritetico sancito dall'articolo 19 dello Statuto di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
(3) Per rispondere alle specifiche esigenze delle scuole dei tre gruppi linguistici della provincia di Bolzano, i rispettivi Intendenti scolastici definiscono con propria circolare gli aspetti organizzativi e di specifico contenuto nonché le modalità di svolgimento degli esami di Stato.
(1) La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua di insegnamento, italiana o tedesca, in relazione al corso di studi frequentato, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche della candidata/del candidato. Nelle scuole delle località ladine essa è volta all’accertamento della padronanza della lingua italiana o tedesca.
(2) Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, le prove d’esame per le scuole in lingua tedesca e le scuole delle località ladine sono stabilite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, su proposta della rispettiva Intendente scolastica/del rispettivo Intendente scolastico.
(3) La commissione d’esame può attribuire, per la prima prova scritta, fino ad un massimo di 15 punti.
(1) Per le scuole in lingua tedesca e ladina, le tracce della seconda prova scritta, definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, vengono tradotte e trasmesse al Ministero dalla rispettiva Intendente scolastica/dal rispettivo Intendente scolastico.
(2) Per le alunne e gli alunni della Formazione professionale che hanno frequentato il corso annuale oppure biennale secondo le disposizioni vigenti e che si conclude con l’esame di Stato, le tracce d’esame sono stabilite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, su proposta della rispettiva Intendente scolastica/del rispettivo Intendente scolastico.
(3) La commissione d’esame può attribuire, per la seconda prova scritta, fino ad un massimo di 15 punti.
(1) La terza prova scritta si svolge il giorno successivo alla seconda prova scritta e tende ad accertare la padronanza della seconda lingua.
(2) La prova è finalizzata all’accertamento della competenza linguistico-comunicativa delle alunne e degli alunni, ed è riferita alle abilità di ascolto, comprensione del testo e produzione scritta.
(3) Le prove d’esame vengono definite dalla rispettiva Intendente scolastica/dal rispettivo Intendente scolastico.
(4) Nelle scuole delle località ladine la terza prova scritta tende ad accertare la padronanza della lingua d’insegnamento non oggetto della prima prova scritta. Le tracce della prova sono stabilite dalla commissione d’esame.
(5) La commissione d’esame può attribuire, per la terza prova scritta, fino ad un massimo di 10 punti.
(1) Una parte del colloquio è riservata all'accertamento della padronanza della seconda lingua. Nelle scuole delle località ladine il colloquio si svolge in lingua italiana e tedesca, garantendo comunque l’uso della lingua ladina nel corso del colloquio.
(2) Per le alunne e gli alunni della Formazione professionale che hanno frequentato il corso annuale oppure biennale secondo le disposizioni vigenti, che si conclude con l’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, il colloquio prevede anche la presentazione da parte della candidata/del candidato, eventualmente anche in forma multimediale, del progetto di lavoro individuato e sviluppato durante il corso. Il colloquio è finalizzato, tra l’altro, anche all’accertamento:
(3) La commissione d’esame può attribuire, per il colloquio, fino ad un massimo di 20 punti.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, che rappresentano requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.
(1) Al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato è allegato il curriculum dell’alunna/dell’alunno di cui all’articolo 1/sexies della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche. La Giunta provinciale definisce contenuti, criteri e modalità per la realizzazione del curriculum dell’alunna e dell’alunno.
(1) Per gli alunni e le alunne provenienti da fuori provincia, che hanno frequentato nelle scuole a carattere statale o paritarie della provincia solo la penultima e l'ultima classe dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, su richiesta degli interessati, da presentarsi entro il 20 marzo, è possibile prescindere dall'accertamento della conoscenza della seconda lingua nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. In tal caso la commissione ripartisce i quaranta punti per la valutazione delle prove scritte nel seguente modo: per la prima e la seconda prova rispettivamente venti punti.
(1) Per le alunne e gli alunni della Formazione professionale che hanno frequentato il corso annuale oppure biennale secondo le disposizioni vigenti e che sono stati ammessi all’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, la commissione d’esame è composta da:
(2) Le alunne e gli alunni della Formazione professionale che hanno frequentato il corso annuale oppure biennale secondo le disposizioni vigenti e che hanno superato l’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, conseguono un diploma di istruzione professionale con indicazione del settore e dell’indirizzo. La Giunta provinciale definisce, ai fini del rilascio del rispettivo diploma conclusivo, la corrispondenza tra i diplomi professionali della Provincia autonoma di Bolzano con i diplomi professionali nazionali di riferimento.
(1) Le disposizioni di cui al Titolo I trovano applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018.
(2) Le disposizioni di cui al Titolo II trovano applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019.
(1) Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 maggio 1999, n. 22, e successive modifiche, è abrogato a decorrere dal 1° settembre 2018.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.