1. Il contributo può essere liquidato in un’unica soluzione o in più importi parziali ai sensi dell’articolo 19, comma 11 , delle disposizioni generali.
2. La liquidazione del saldo avviene:
a) previa presentazione di un’apposita domanda, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’ente;
b) previa presentazione della documentazione prevista dagli accordi di cui all’articolo 1 del presente allegato;
c) previa presentazione della dichiarazione, da redigere sulla base del modulo predisposto dall’ufficio competente, riguardante l’erogazione, effettuata secondo i criteri previsti, delle prestazioni di cui all’articolo 14, comma 6, lettera a), delle disposizioni generali;
d) previa verifica da parte dell’ufficio competente del numero di presenze ammesse nel limite dei posti autorizzati, risultante dalle liste delle presenze giornaliere trasmesse per ogni struttura al competente ufficio, e corrispondente all’importo da liquidare.
3. Il contributo concesso è liquidato per intero solo se le spese sostenute sono almeno pari al totale delle spese ammesse.
4. Il rendiconto per la liquidazione del saldo consiste in un elenco riepilogativo sottoscritto dal/dalla legale rappresentante dell’ente richiedente. L’elenco riepilogativo deve essere redatto sulla base del modulo predisposto dall’ufficio competente e deve contenere le seguenti informazioni:
a) tutte le singole voci di spesa, distinte in macrovoci di cui agli articoli 14 e 19 delle disposizioni generali nonché le spese deducibili dall’accordo di cui all’articolo 1, comma 1 del presente allegato;
b) l’esatta indicazione dei beni o dei servizi acquistati e del relativo importo;
c) i dati per l’identificazione delle relative spese e accrediti o documenti simili in possesso dell’ente, come tipo del documento, nome della ditta, data e importo pagato;
d) un elenco delle spese relative al personale dipendente di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), delle disposizioni generali;
e) altre informazioni indicate nel modulo e necessarie per la rendicontazione e la liquidazione.