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i) Decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2018, n. 91)
Modifiche del regolamento istitutivo dell’Agenzia Demanio provinciale

1)
Pubblicato nel B.U. 26 aprile 2018, n.  17.

Art. 1

(1) Nel testo tedesco della lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, le parole “,der Fischzucht” sono soppresse.

(2) Nel testo italiano della lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, il punto è sostituito da un punto e virgola.

(3) Nel testo tedesco della lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, il punto è sostituito da una virgola.

(4) Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, sono aggiunte le seguenti lettere h) e i):

“h) gestione del Centro Tutela Specie Acquatiche, il cui obiettivo è la produzione di pesci da ripopolamento e la messa a disposizione di aree, infrastrutture e risorse, ed eventuale vendita dei relativi prodotti;

i) manutenzione ordinaria e straordinaria e costruzione (nuova costruzione, adattamento o ampliamento) degli immobili di cui all’articolo 3.”

Art. 2

(1) Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, dopo le parole: “dal “patrimonio indisponibile – foreste”” sono inserite le parole: “e dal “patrimonio indisponibile – agricoltura””.

(2) Alla fine del comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 27 dicembre 2016, n. 36, sono aggiunte le seguenti parole: “Essi vengono iscritti nel libro fondiario come “patrimonio indisponibile – foreste“ o “patrimonio indisponibile – agricoltura” e sono gestiti dal Demanio provinciale.”

(3) Nella lettera b) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, dopo le parole: “da concessioni di patrimonio indisponibile” sono inserite le parole: “e da contratti d’affitto in corso”.

(4) Nel comma 7 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, dopo la parola: “nonché” sono inserite le parole: “per i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), e”.

Art. 3

(1) Nel comma 5 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, le parole: “il vivaio ittico provinciale” sono sostituite dalle parole: “gestione e controlling”.

Art. 4

(1) Nel comma 3 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, dopo le parole “della Provincia” sono inserite le seguenti parole: “o dei contratti collettivi in vigore per operai agricoli e florovivaisti.”

(2) Alla fine del comma 3 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, sono aggiunte le seguenti parole: “Per l’alloggio di tirocinanti o per brevi periodi di occupazione il comitato dei prezzi di cui all’articolo 15 può stabilire apposite tariffe.”

Art. 5

(1) Dopo il comma 7 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, è aggiunto il seguente comma 7/bis:

“7/bis.

1. La messa a disposizione e a coltura di aree, individuate di comune accordo con il Centro di Sperimentazione Laimburg, e di risorse per le attività istituzionali di sperimentazione del Centro stesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), avviene per un periodo transitorio a titolo gratuito. Il ricavato dei prodotti agricoli delle aree messe a disposizione del Centro resta in ogni caso al Demanio provinciale.

2. Il periodo transitorio secondo il primo comma si riferisce agli anni solari 2017, 2018 e al massimo fino al 2019.

Art. 6 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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