(1) Dopo il comma 7 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, è aggiunto il seguente comma 7/bis:
“7/bis.
1. La messa a disposizione e a coltura di aree, individuate di comune accordo con il Centro di Sperimentazione Laimburg, e di risorse per le attività istituzionali di sperimentazione del Centro stesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), avviene per un periodo transitorio a titolo gratuito. Il ricavato dei prodotti agricoli delle aree messe a disposizione del Centro resta in ogni caso al Demanio provinciale.
2. Il periodo transitorio secondo il primo comma si riferisce agli anni solari 2017, 2018 e al massimo fino al 2019.