(1) Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, dopo le parole: “dal “patrimonio indisponibile – foreste”” sono inserite le parole: “e dal “patrimonio indisponibile – agricoltura””.
(2) Alla fine del comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 27 dicembre 2016, n. 36, sono aggiunte le seguenti parole: “Essi vengono iscritti nel libro fondiario come “patrimonio indisponibile – foreste“ o “patrimonio indisponibile – agricoltura” e sono gestiti dal Demanio provinciale.”
(3) Nella lettera b) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, dopo le parole: “da concessioni di patrimonio indisponibile” sono inserite le parole: “e da contratti d’affitto in corso”.
(4) Nel comma 7 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, dopo la parola: “nonché” sono inserite le parole: “per i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), e”.