In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

j) Legge provinciale 16 marzo 2018, n. 41)
Parco Nazionale dello Stelvio

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel supplemento 6 del B.U. 22 marzo 2018, n. 12.

Art. 12 (Assistenza)     delibera sentenza

(1)  Per i vincoli imposti a norma della presente legge e a norma delle leggi precedenti di individuazione del Parco nazionale non è dovuto alcun indennizzo. La Provincia autonoma di Bolzano può stipulare con i proprietari dei terreni o con chi ha diritto a disporne contratti di diritto privato per remunerare determinate prestazioni, limitazioni oppure altre misure sulla base dell’articolo 27 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e apposite direttive da deliberare da parte della Giunta provinciale.

(2)  L'Amministrazione provinciale favorisce l'educazione al rispetto del paesaggio e dell’ambiente e la divulgazione delle norme di tutela e agevola l'attività di enti e organizzazioni che per compito istituzionale si propongono il raggiungimento di tali finalità mediante contributi o sussidi e mettendo a disposizione appropriati mezzi. L'Amministrazione provinciale può inoltre favorire lo studio, la conservazione e valorizzazione dei beni sottoposti a vincolo ai sensi della presente legge, mediante il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e progettazione a esperte ed esperti, nonché mediante la concessione di contributi o sussidi da erogarsi direttamente ai proprietari, possessori o detentori o affidando il compito agli enti e organizzazioni di cui sopra. Per le stesse categorie di beni, l'Amministrazione provinciale può, inoltre, effettuare direttamente spese per proteggere, conservare, sistemare e risanare l'ambiente naturale e paesaggistico, nonché per disporre la realizzazione di progetti vegetazionali allo scopo di un migliore inserimento paesaggistico di infrastrutture viarie, zone produttive e residenziali e di spazi di verde pubblico. Per lo svolgimento dei compiti e l’esecuzione di lavori e misure nel Parco l’Amministrazione provinciale può provvedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi, compreso l’acquisto di abbigliamento, di equipaggiamento nonché di veicoli, di speciali macchinari e di attrezzature. Per l’esecuzione di lavori il Parco nazionale può richiedere la collaborazione della Ripartizione provinciale Foreste, dell’Agenzia per la protezione civile e dell’Agenzia Demanio provinciale. 16)

(3)  L'Amministrazione può concedere contributi annui, quando lo reputi necessario, per la natura e la durata dell'assistenza di cui al comma 2. Per l'attuazione di tali compiti, nonché per la disciplina dei rapporti patrimoniali, l'Amministrazione può stipulare apposite convenzioni con i proprietari.

(4)  Per la conservazione a lungo termine del territorio tutelato l'Amministrazione provinciale ha facoltà di stipulare contratti d'acquisto o d'affitto a lunga scadenza. Per l’acquisto o affitto di zone vincolate da parte dei comuni, l’Amministrazione provinciale può concedere un contributo fino al 50 per cento dell’importo del contratto d’acquisto o d’affitto.

(5)  Per l'esecuzione di misure o lavori di mantenimento del quadro paesaggistico e dell’ambiente nella zona tutelata l'Amministrazione provinciale può concedere premi incentivi. 17)

massimeDelibera 22 febbraio 2022, n. 130 - Direttive per la concessione di contributi per interventi di cura e mantenimento del paesaggio
massimeDelibera 5 aprile 2016, n. 349 - Criteri per la concessione di agevolazioni dal "fondo del paesaggio" (modificata con delibera n. 481 del 01.06.2021)
massimeDelibera 14 aprile 2015, n. 435 - Direttive per la concessione di contributi per programmi annuali nell’ambito della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio (art. 18 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16, art. 26 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 ed art. 114 della legge provinciale 11.08.1997, n. 13) (modificata con delibera n. 139 del 16.02.2016, delibera n. 853 del 05.10.2021 e delibera n. 24 del 10.01.2023)
16)
Il testo tedesco dell’art. 12, comma 2, è stato modificato dall’art. 14, comma 13, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
17)
L’art. 12, comma 5, è stato così modificato dall’art. 14, comma 14, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActiona) Legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8 
ActionActionb) Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 1981, n. 7 —
ActionActiond) Legge provinciale8 maggio 1990, n. 10 
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1992, n. 29 —
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale6 novembre 1998, n. 33
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2012, n. 31
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 19 gennaio 2016, n. 5
ActionActionj) Legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionAMMINISTRAZIONE DEL PARCO
ActionActionPIANO PER IL PARCO NAZIONALE E REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE
ActionActionNULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI
ActionActionMISURE DI ASSISTENZA ED INDENNIZZI
ActionActionArt. 12 (Assistenza)    
ActionActionArt. 13 (Indennizzi per danni derivanti dalla fauna selvatica)
ActionActionSORVEGLIANZA E SANZIONI
ActionActionALTRE DISPOSIZIONI
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico