(1) Per i vincoli imposti a norma della presente legge e a norma delle leggi precedenti di individuazione del Parco nazionale non è dovuto alcun indennizzo. La Provincia autonoma di Bolzano può stipulare con i proprietari dei terreni o con chi ha diritto a disporne contratti di diritto privato per remunerare determinate prestazioni, limitazioni oppure altre misure sulla base dell’articolo 27 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e apposite direttive da deliberare da parte della Giunta provinciale.
(2) L'Amministrazione provinciale favorisce l'educazione al rispetto del paesaggio e dell’ambiente e la divulgazione delle norme di tutela e agevola l'attività di enti e organizzazioni che per compito istituzionale si propongono il raggiungimento di tali finalità mediante contributi o sussidi e mettendo a disposizione appropriati mezzi. L'Amministrazione provinciale può inoltre favorire lo studio, la conservazione e valorizzazione dei beni sottoposti a vincolo ai sensi della presente legge, mediante il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e progettazione a esperte ed esperti, nonché mediante la concessione di contributi o sussidi da erogarsi direttamente ai proprietari, possessori o detentori o affidando il compito agli enti e organizzazioni di cui sopra. Per le stesse categorie di beni, l'Amministrazione provinciale può, inoltre, effettuare direttamente spese per proteggere, conservare, sistemare e risanare l'ambiente naturale e paesaggistico, nonché per disporre la realizzazione di progetti vegetazionali allo scopo di un migliore inserimento paesaggistico di infrastrutture viarie, zone produttive e residenziali e di spazi di verde pubblico. Per lo svolgimento dei compiti e l’esecuzione di lavori e misure nel Parco l’Amministrazione provinciale può provvedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi, compreso l’acquisto di abbigliamento, di equipaggiamento nonché di veicoli, di speciali macchinari e di attrezzature. Per l’esecuzione di lavori il Parco nazionale può richiedere la collaborazione della Ripartizione provinciale Foreste, dell’Agenzia per la protezione civile e dell’Agenzia Demanio provinciale. 16)
(3) L'Amministrazione può concedere contributi annui, quando lo reputi necessario, per la natura e la durata dell'assistenza di cui al comma 2. Per l'attuazione di tali compiti, nonché per la disciplina dei rapporti patrimoniali, l'Amministrazione può stipulare apposite convenzioni con i proprietari.
(4) Per la conservazione a lungo termine del territorio tutelato l'Amministrazione provinciale ha facoltà di stipulare contratti d'acquisto o d'affitto a lunga scadenza. Per l’acquisto o affitto di zone vincolate da parte dei comuni, l’Amministrazione provinciale può concedere un contributo fino al 50 per cento dell’importo del contratto d’acquisto o d’affitto.
(5) Per l'esecuzione di misure o lavori di mantenimento del quadro paesaggistico e dell’ambiente nella zona tutelata l'Amministrazione provinciale può concedere premi incentivi. 17)