1. Gli studenti e le studentesse che frequentano un’università in Provincia di Bolzano hanno diritto alla concessione di un rimborso se:
a) sono cittadini/cittadine dell’Unione Europea, oppure
b) sono cittadine/cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in Italia o cittadini/cittadine che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato/rifugiata o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva comunitaria 2011/95/UE, e di conseguenza sono equiparati/equiparate alle cittadine e ai cittadini italiani,
oppure
c) sono cittadini extracomunitari/cittadine extracomunitarie con altro permesso di soggiorno previsto dalla normativa nazionale, e hanno residenza ininterrottamente da almeno un anno in provincia di Bolzano.
2. Tutte le categorie di cui al comma 1, che frequentano un’università fuori provincia di Bolzano hanno diritto alla concessione di un rimborso se hanno la residenza ininterrottamente da almeno due anni in provincia di Bolzano.