1. Beneficiari della concessione di un rimborso sono gli studenti e le studentesse con un’invalidità civile ai sensi della legge provinciale del 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, di almeno il 74%, con cecità civile o sordità e che, per il conseguimento di un titolo/grado accademico, frequentano istituzioni universitarie o scuole ed istituti del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore con sede nel territorio nazionale o in paesi dell’area culturale tedesca (denominate in seguito “università”).