(1) Le direzioni provinciali sono responsabili per la gestione unitaria e lo sviluppo sistemico di qualità e la garanzia della qualità degli ambiti formativi loro assegnati e delle rispettive istituzioni formative.
(2) Le direzioni provinciali sono equiparate alle ripartizioni. I direttori e le direttrici provinciali esercitano le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione e possono avere un sostituto o una sostituta.