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d) Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 151)2)
Ordinamento delle organizzazioni turistiche

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 26 settembre 2017, n. 39.

Art. 9 (Collegio dei presidenti)

(1)  Il collegio dei presidenti è composto da tutti i presidenti e le presidenti delle organizzazioni turistiche della rispettiva sede distaccata dell’IDM. Il/La presidente di ciascuna organizzazione turistica può anche designare un membro del consiglio direttivo o del consiglio d’amministrazione a presenziare nel collegio dei presidenti in qualità di rappresentante.

(2)  I membri del collegio dei presidenti eleggono al loro interno il/la presidente e il suo sostituto/la sua sostituta.

(3)  Ogni membro del collegio dei presidenti dispone di una quota di voti calcolata in base alla media dei pernottamenti degli ultimi tre anni turistici secondo i dati dell’Istituto provinciale di statistica (ASTAT).

(4)  Il collegio dei presidenti svolge i seguenti compiti:

  1. promuove il flusso di informazioni fra la sede distaccata e le organizzazioni turistiche;
  2. armonizza le attività tra IDM e le organizzazioni turistiche;
  3. esamina il programma di attività dell’IDM;
  4. controlla, sorveglia e valuta la realizzazione del programma di attività dell’IDM. 5)

(5)  Il collegio dei presidenti si riunisce almeno quattro volte all’anno con il/la manager della sede distaccata dell’IDM. 6)

(6)  Il/la presidente del collegio dei presidenti è membro del comitato per il marketing dell’IDM. 7)

5)
L'art. 9, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 22, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
6)
L'art. 9, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 22, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
7)
L'art. 9, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 22, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
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