(1) Ai fini della presente legge l’Azienda speciale IDM svolge i seguenti compiti in materia di turismo:
(2) La funzione di controllo di cui al comma 1, lettera c), consiste nella conferma del programma di attività e della relazione sulle attività delle singole organizzazioni turistiche, nel controllo dell’attuazione del programma annuale concordato ai sensi del programma di attività e secondo la relazione sulle attività e nel controllo dell’osservanza dei criteri di qualità. I rispettivi rapporti di controllo sono trasmessi alla ripartizione competente in materia di turismo.
(3) La collaborazione dell’Azienda speciale IDM con le organizzazioni turistiche avviene tramite le sedi distaccate, che sono disciplinate dalla Giunta provinciale.
(4) In caso d’istituzione di una organizzazione turistica oltre i confini della sede distaccata dell’IDM, spetta all’assessore/assessora provinciale competente stabilire, sentite preventivamente l’IDM e le sedi distaccate coinvolte, a quale sede distaccata appartenga l’organizzazione turistica.
(5) Nella zona di competenza di ciascuna sede distaccata dell’IDM è istituito un collegio dei presidenti. 4)