1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, nonché ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei presenti. Le schede bianche e le schede non leggibili o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
2. Il parere espresso della maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione si intende favorevole. Le/I componenti che si assentano dall’aula per incompatibilità e quanti dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.
4. Terminate le votazioni, la/il presidente ne accerta e proclama l’esito.
5. Nel processo verbale viene fatta menzione dell’esito, con indicazione del numero dei voti favorevoli e contrari, nonché delle astensioni.