(1) Nel caso in cui la rappresentanza ladina per qualsiasi causa si riduca ad un unico seggio e questo resti vacante, si procede all’assegnazione di tale seggio al candidato appartenente al gruppo linguistico ladino compreso nella stessa lista, con la più alta cifra individuale. Se in questa lista non è compreso altro candidato appartenente al gruppo linguistico ladino, il seggio è assegnato secondo le norme contenute nell’articolo 62, comma 1.
(2) Se, invece, il seggio vacante era stato assegnato secondo le norme contenute nell’articolo 56, comma 2, si procede all’assegnazione di tale seggio a quel candidato appartenente al gruppo linguistico ladino con la più alta cifra individuale di tale gruppo linguistico secondo la graduatoria di cui all’articolo 53, comma 1, lettera f). Se in tale graduatoria non sono compresi candidati appartenenti a tale gruppo o qualora nessuno tra loro sia candidabile o eleggibile, il seggio vacante viene assegnato alla lista cui tale seggio era stato originariamente sottratto in applicazione dell’articolo 56, comma 2.