(1) Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio provinciale comportano lo scioglimento anticipato del Consiglio. Si considerano contestuali le dimissioni prodotte contestualmente ovvero rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentati al protocollo del Consiglio.
(2) Entro cinque giorni dal verificarsi delle condizioni, il presidente del Consiglio provinciale accerta l’avvenuta presentazione delle dimissioni contestuali e la comunica ai consiglieri e al presidente della Provincia che, entro i successivi 15 giorni, indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, fissandone la data entro i 90 giorni successivi.