(1) Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il presidente della Provincia può disporre il rinvio con proprio decreto, che va reso pubblico.
(2) Il rinvio non può superare il termine di 60 giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini previsti per l’attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all’insediamento del seggio.
(3) La nuova data è fissata dal presidente della Provincia e portata a conoscenza degli elettori con manifesto.
(4) Il quinquennio della legislatura si calcola comunque in base alla data fissata originariamente nel decreto di convocazione dei comizi elettorali.