(1) Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal presidente della Provincia, d’intesa con il presidente della Provincia autonoma di Trento, per una domenica compresa tra la quarta domenica precedente e la seconda domenica successiva al termine del quinquennio della legislatura.
(2) Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione nel Bollettino ufficiale della Regione e divulgato tramite i siti internet della Provincia autonoma di Bolzano nonché comunicato ai comuni della Provincia per via telematica.