1. Il direttore/La direttrice di ripartizione competente stabilisce, con proprio decreto, per le singole istituzioni che abbiano presentato regolare domanda, l’importo per il rimborso delle spese di acquisto o di locazione finanziaria di apparecchiature, attrezzature, arredamenti e di altri beni mobili ad uso sanitario, nonché dei relativi ricambi, necessari all’assistenza sanitaria degli/delle ospiti delle residenze per anziani. Tale importo si compone di una quota fissa e di una quota variabile.
2. Ogni istituzione accreditata che ha presentato, nei termini prestabiliti, regolare domanda di rimborso, ha diritto all’assegnazione della quota fissa; sono esclusi dal calcolo della quota fissa i posti letto per i quali è già stato riconosciuto un rimborso per la ristrutturazione, l’ampliamento o la nuova costruzione.
3. L’ammontare della quota fissa è stabilito dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente in base alle risorse disponibili nel bilancio provinciale.
4. Dopo aver stabilito la quota fissa e previa detrazione dei rimborsi per la ristrutturazione, la nuova costruzione o l’ampliamento, viene definita la quota variabile. L’ammontare dell’importo della quota variabile riconosciuta dipende dal numero dei posti letto delle singole istituzioni richiedenti, come autorizzati con la dichiarazione di idoneità al funzionamento, salvo che nella domanda stessa venga indicato un numero inferiore di posti letto.
5. Sono rimborsabili esclusivamente le spese riferite all’effettivo prezzo di acquisto. In nessun caso il rimborso può eccedere l’importo massimo previsto dalla Giunta provinciale.
6. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, in caso di nuova costruzione o di ampliamento, all’istituzione possono essere rimborsate spese fino ad un ammontare massimo complessivo di 9.200,00 euro per nuovo posto letto realizzato; in caso di ristrutturazione possono essere rimborsate spese fino ad un ammontare massimo complessivo di 4.000,00 euro per ogni posto letto interessato dalla ristrutturazione stessa.
7. Nei primi tre anni a partire dalla data di conclusione dei lavori di nuova costruzione, all’istituzione interessata già dotata interamente di attrezzature ad uso sanitario può essere concessa la sola quota fissa oppure la sola quota variabile, salva la possibilità di ricevere il rimborso dei relativi ricambi.