1. Il rendiconto deve essere presentato entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Nel caso in cui il rimborso delle spese relative ad una nuova costruzione o ad una ristrutturazione riguardi più anni, le spese per l’acquisto o il leasing di attrezzature ad uso sanitario sostenute per ciascuna delle annualità indicate nel cronoprogramma sono da rendicontare entro il termine previsto dal presente comma. Per la presentazione della documentazione valgono le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1.
2. Il rendiconto può consistere nella documentazione originale (con i documenti necessari) o in un elenco riepilogativo sottoscritto dal/dalla legale rappresentante dell’istituzione richiedente. L’elenco riepilogativo deve essere redatto sulla base del modulo predisposto dall’ufficio competente e deve contenere le seguenti informazioni:
a) i prodotti acquistati, con il relativo importo autorizzato;
b) i dati per l’identificazione delle relative spese e note d’accredito o di documenti equivalenti in possesso dell’istituzione, come tipologia del documento, nome della ditta, numero, data e importo pagato;
c) le modalità e la data dell’avvenuto pagamento;
d) le ulteriori informazioni indicate nel modulo e necessarie per la liquidazione.
3. In caso di locazione finanziaria, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla presentazione della domanda è necessario presentare, in originale, copia autenticata o copia conforme, il contratto di leasing stipulato in data successiva alla data di presentazione della domanda. L’importo del leasing deve essere interamente pagato entro tre anni ed entro lo stesso termine il relativo bene deve essere trasferito in proprietà al beneficiario.
4. Per gravi e giustificati motivi, all’istituzione può essere concessa, su domanda motivata presentata entro il 15 dicembre prima della scadenza del termine di cui al comma 1, una proroga fino ad un ulteriore anno.
5. Il direttore/La direttrice di ripartizione competente può concedere una proroga fino a un massimo di un ulteriore anno. Decorso inutilmente tale termine, il rimborso è da considerarsi automaticamente revocato.