(1) Il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:
“1. I servizi di linea di esclusivo interesse comunale sono finanziati al 70 per cento dei costi netti del servizio dalla Provincia di Bolzano e al 30 per cento dai comuni interessati.”
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 46 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, sono inseriti i seguenti commi 1/bis, 1/ter e 1/quater:
“1/bis L’impresa di trasporto che effettua servizi senza la rispettiva autorizzazione, è tenuta al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
1/ter L’impresa di trasporto che non applica in modo corretto le tariffe di viaggio approvate o autorizzate, è tenuta al pagamento di una sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1.800,00 euro.
1/quater L’impresa di trasporto che non utilizza in modo corretto le apparecchiature per la gestione dei titoli di viaggio e l’informazione al pubblico, è tenuta al pagamento di una sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1.800,00 euro.”
(3) Il comma 3 dell’articolo 52 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:
“3. All’accertamento delle infrazioni di cui all’Art. 50, alla relativa contestazione immediata nonché alla riscossione immediata degli importi provvedono le persone formalmente incaricate dalla ripartizione provinciale mobilità o dalle imprese di trasporto. Le imprese di trasporto applicano le relative sanzioni amministrative agli utenti.”