(1) Dopo il comma 10 dell’articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“11. Il requisito di cui al comma 1, lettera e), non si applica ai cittadini che prendono in locazione un alloggio gravato dal vincolo sociale o realizzato su terreno agevolato o convenzionato ai sensi degli articoli 71 e 71/bis.”
(2) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 47 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così modificata:
“a) lo sfratto non dovuto ad inadempienza o ad immoralità, purché si riferisca ad un contratto di locazione scaduto di durata non inferiore a tre anni e purché il richiedente dimostri attraverso la certificazione anagrafica di avere avuto per almeno tre anni la residenza nell’alloggio da cui viene sfrattato;”.
(3) Nel primo periodo del comma 5 dell’articolo 63 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “comma 1, lettera c)” sono sostituite dalle parole: “comma 1, lettere c) e e)”.
(4) Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 94 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunta la seguente lettera):
“h) gli alloggi adibiti al servizio di accompagnamento e assistenza abitativa per anziani di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 11/quater della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.”