(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è inserito il seguente comma:
“1/bis L’accertamento dello stato di non autosufficienza e del relativo livello ai fini dell’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 8, ha luogo esclusivamente sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 12, comma 1, e dei relativi strumenti di valutazione.”
(2) Nel comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, la cifra: “30” è sostituita dalla cifra: “45”.
(3) Il comma 7 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è così sostituito:
“7. La valutazione dello stato di non autosufficienza è da ripetersi periodicamente, secondo i criteri stabiliti con la delibera di cui all’Art. 12, comma 1.”
(4) Il comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è così sostituito:
“4. Qualora l’unità di valutazione riscontri che non è garantita un’adeguata assistenza o vi siano altri motivi che lo rendono opportuno, parte dell’assegno di cura mensile può essere garantito in forma di prestazioni di servizi. L’ulteriore erogazione delle prestazioni previste dalla presente legge può essere vincolata all’effettivo ricorso a tali prestazioni di servizi. Con la delibera di cui all’articolo 12, comma 1, vengono fissati i relativi criteri.”
(5) Nel testo tedesco del comma 6 dell’articolo 8 e della rubrica dell’articolo 12 nonché delle lettere a) ed e) del comma 1 dello stesso articolo della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, la parola: “Kriterien” è sostituita dalla parola: “Richtlinien”.
(6) Dopo la lettera b) del comma 2/bis dell’articolo 13 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“c) l’Azienda sanitaria comunica alla Provincia le informazioni relative al riconoscimento di una invalidità civile ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, nonché agli eventuali obblighi di revisione, di quanti richiedono o sono beneficiari di un assegno di cura.”