(1) L’Azienda Musei provinciali dispone di una propria pianta organica, approvata dalla Giunta provinciale.
(2) L’Azienda Musei provinciali opera con personale messo a disposizione dalla Provincia o mediante personale assunto direttamente, con procedura selettiva, al quale si applica il contratto collettivo di riferimento.
(3) Alle direttrici e ai direttori dei musei si applica il trattamento giuridico ed economico delle direttrici e dei direttori d’ufficio ai sensi delle disposizioni della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e dei vigenti contratti collettivi per il personale dirigente della Provincia. 4)