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k) Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 61)
Legge provinciale sui musei e sulle collezioni

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 6 del B.U. 20 giugno 2017, n. 25.

Art. 4 (Compiti)  

(1)  I musei provinciali sono istituzioni educative partecipative che prestano un’opera di divulgazione e di mediazione culturale nell’interesse di una società democratica e pacifica. Essi:

  1. rappresentano la storia dell’Alto Adige e ne illustrano l’identità e l’autonomia dal punto di vista di tutti e tre i gruppi linguistici;
  2. custodiscono, in collaborazione con altri musei e collezioni pubbliche e private dell’Alto Adige, la memoria materiale e immateriale del territorio;
  3. sviluppano un profilo comune, profili museali individuali e concetti espositivi e li armonizzano tra di loro nonché con quelli di altri musei e collezioni dell’Alto Adige e di altre strutture nell’ambito dell’Euregio;
  4. fanno ricerca, in particolare sugli oggetti, e collaborano con altre istituzioni di ricerca della Provincia e oltre;
  5. trasmettono alla popolazione e ai visitatori, in forme e con strumenti attuali, in particolare tramite mostre e pubblicazioni, informazioni e conoscenze su tematiche riguardanti la società, storia, cultura, natura e identità dell’Alto Adige;
  6. rendono possibile e promuovono, in modo adeguato ai gruppi di destinatari, l’accesso alla cultura da parte di tutti gli strati sociali, tutte le età e i generi, con particolare attenzione per le famiglie e i giovani;
  7. sostengono con le loro conoscenze specialistiche gli altri musei e collezioni dell’Alto Adige, offrendo consulenza e servizi;
  8. forniscono all’Amministrazione provinciale consulenza per la conservazione e il deposito di opere artistiche mobili in possesso della Provincia.
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