(1) La gestione e l’amministrazione dei musei provinciali sono affidate all’Azienda Musei provinciali.
(2) L’Azienda Musei provinciali è un ente strumentale della Provincia. La Giunta provinciale stabilisce la denominazione, gli organi e i compiti dell’Azienda.
(3) L’Azienda Musei provinciali è dotata di autonomia patrimoniale e contabile. 2)
(4) Le delibere relative al bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo annuale sono approvati dalla Giunta provinciale. 3)
(5) L’Azienda Musei provinciali può erogare prestazioni commerciali a terzi e concedere diritti a questi ultimi, se ciò è strettamente attinente ai suoi compiti e non ne pregiudica l’adempimento. In particolare, l’Azienda può:
(6) Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea può essere gestito anche da un ente di diritto privato.