1. I dipartimenti sono istituiti esclusivamente a livello aziendale. I dipartimenti a livello comprensoriale sono sostituiti dalla collaborazione prevista in applicazione del principio: “un ospedale con due sedi".
2. L'atto aziendale può prevedere anche l'istituzione di dipartimenti tra diversi livelli assistenziali (ospedale e territorio).
3. La costituzione, il funzionamento e l’organizzazione dei dipartimenti avviene secondo criteri determinati dalla Giunta provinciale. Tali criteri determinano anche le forme di collaborazione obbligatoria.
4. I dipartimenti devono essere strutturati ed organizzati in modo tale da evitare doppioni.
5. All'interno dei dipartimenti devono essere definiti, attivati e coordinati anche percorsi assistenziali e reti cliniche. La loro applicazione deve essere verificata mediante indicatori predefiniti.