(1) I componenti del Comitato per le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere dell’Azienda Sanitaria sono confermati, fino alla scadenza del loro mandato, nelle funzioni di componenti del subentrante Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
(2) Alle domande di finanziamento presentate all’ufficio provinciale competente fino all’entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente fino a quel momento per il finanziamento delle attività svolte dal Comitato per le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere dell’Azienda Sanitaria.