(1) È confermato, fino alla sua scadenza, l’incarico di direttrice/direttore generale dell’Azienda Sanitaria in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
(2) Fino alla costituzione dell’elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore generale dell’Azienda Sanitaria e all’emanazione del regolamento di esecuzione di cui all’Art. 8, comma 3, per il conferimento del relativo incarico e per la valutazione della persona incaricata si applicano i requisiti e le procedure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
(3) Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale, direttrice amministrativa/direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria, nonché dei rispettivi sostituti e sostitute, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
(4) Fino alla costituzione degli elenchi provinciali degli idonei alla nomina a direttrice sanitaria/direttore sanitario, a direttrice/direttore tecnico-assistenziale e a direttrice amministrativa/direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria e fino all’emanazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 10, comma 10, per il conferimento dei rispettivi incarichi e per la valutazione delle persone incaricate si applicano i requisiti e le procedure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
(5) Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di direttrice/direttore di comprensorio sanitario e dei rispettivi sostituti e sostitute in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
(6) Fino alla costituzione dell’elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore di comprensorio sanitario e all’emanazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 10, comma 17, le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari sono nominati dalla direttrice/dal direttore generale, previo avviso da pubblicarsi almeno 30 giorni prima sui siti internet della Provincia e dell’Azienda Sanitaria e sentita la Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce i requisiti di accesso e le modalità della procedura di selezione delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari.
(7) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25, comma 8, sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
(8) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25, commi 5 e 6, sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di direttrice medica/direttore medico di area territoriale del comprensorio sanitario e di direttrice medica/direttore medico di presidio ospedaliero in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
(9) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 8, sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore di comprensorio sanitario in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
(10) Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di dirigente tecnico-assistenziale di area territoriale del comprensorio sanitario e di dirigente tecnico-assistenziale di presidio ospedaliero in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
(11) Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di dirigente amministrativa/dirigente amministrativo di presidio ospedaliero in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
(12) Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di coordinatrice amministrativa/coordinatore amministrativo di comprensorio sanitario in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.