(1) L’impiego del personale con idoneità alla mansione specifica di tipo parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o con inidoneità temporanea, avviene, sulla base delle indicazioni sanitarie del medico competente. Il comandante può adibire il lavoratore anche ad attività tecnico operative compatibili con l´organizzazione e le esigenze del Corpo permanente dei vigili del fuoco. In tal caso non è escluso l’impiego del personale in argomento nei turni per attività complementari al soccorso tecnico urgente. Nell’individuare le attività cui adibire il dipendente, si dovrà tener conto delle sue attitudini individuali ed esperienze professionali.